Cassazione Penale, Sentenza n. 51320/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma delle condanne per estorsione (tentata e consumata) e per detenzione e porto di arma comune da sparo, deducendo: carenza di prova e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione (soprattutto per Felice) all'azione estorsiva basata prevalentemente su conversazioni intercettate e sulla deposizione della persona offesa; mancata prova della disponibilità o del porto dell'arma; mancato riconoscimento dell'attenuante della minore efficienza causale (art.114 c.p.); errori nella determinazione della pena non conformi ai parametri dell'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli inammissibili o infondati. Ha stabilito che la rivalutazione della capacità probatoria delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa rientra nel merito, non sindacabile in sede di legittimità salvo il travisamento o l'illogicità manifesta; ha confermato che le conversazioni intercettate, valutate insieme alle altre emergenze probatorie e alla deposizione della vittima, evidenziavano il contributo dei ricorrenti all'azione estorsiva e quindi anche la responsabilità per la minaccia consistita in esplosione di colpi di arma da fuoco. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sulla non riconoscibilità dell'attenuante ex art.114 c.p. (era necessario un ruolo del tutto marginale, qui non emerso) e ha dichiarato legittima la quantificazione della pena da parte del giudice di merito, esercizio del suo ampio potere discrezionale in base all'art.133 c.p. Conseguentemente le condanne impugnate sono state confermate e i ricorsi respinti.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferimento al tentativo: la Corte sottolinea che la valutazione dell'esistenza del tentativo e del concorso comporta valutazioni di merito sulle fonti probatorie non sindacabili in cassazione salvo travisamento o illogicità manifesta
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (intercettazioni e dichiarazioni della vittima) comprovassero il concorso dei ricorrenti nel fatto estorsivo
artt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967
Norme relative al porto e alla detenzione di armi: la Corte ha collegato la condotta intimidatoria tramite esplosione di colpi all'azione estorsiva, ritenendo provata la responsabilità per porto/detenzione in concorso
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minore efficienza causale: la Corte ricorda che per riconoscerla è necessario che il contributo del correo sia di rilevanza del tutto marginale e di efficacia trascurabile; nel caso concreto tale condizione non sussisteva
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la scelta discrezionale del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se priva di motivazione o manifestamente illogica; nel caso la motivazione era adeguata
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale che permette il rito con contraddittorio scritto; richiamata in relazione al svolgimento del procedimento
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole di valutazione delle dichiarazioni: la Corte distingue il trattamento probatorio della persona offesa rispetto al testimone e ammette che la sua dichiarazione possa fondare la condanna se adeguatamente valutata e riscontrata
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il parametro del 'di là di ogni ragionevole dubbio' e precisa che in cassazione la sua violazione rileva solo se si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al provvedimento che rigetta i ricorsi in cassazione e alle conseguenze di rito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: può censurare la valutazione probatoria solo se sussiste travisamento manifesto delle fonti o illogicità manifesta e decisiva nella motivazione
- Le intercettazioni possono costituire elemento decisivo di condanna in cassazione purché non siano state travisate; tocca alla difesa allegare e dimostrare il travisamento
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e ben motivate, fondare da sole la condanna; il giudice di merito deve effettuare un vaglio di credibilità più penetrante e motivarlo
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della minore efficacia causale (art.114 c.p.) è necessario dimostrare un ruolo realmente marginale e una efficacia trascurabile del contributo del reo nel disegno criminoso
- La determinazione della pena è largamente discrezionale per il giudice di merito: in cassazione il sindacato è limitato e richiede una motivazione mancante o manifestamente illogica per essere accolta
- Se la difesa propone una ricostruzione alternativa dei fatti, il giudice deve espressamente considerarla e motivatamente escluderla; in sua assenza la censura in cassazione è debole
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