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Sentenza

Sentenza del 24/01/2020 n. 906 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 237/2020 CONTRIBUTI DI BONIFICA - Beneficio ricavato - Onere della prova - Cartella di pagamento - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per contributi di bonifica per mancata indicazione, nella cartella, degli elementi qualitativi e quantitativi a base del tributo e richiesta che il Consorzio dimostri il beneficio effettivamente ricavato dall'immobile

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nei relativi Piano di classifica e Piano di riparto (non impugnati) presuma il beneficio ricavato dall'attività consortile. Di conseguenza il Consorzio è esonerato dall'onere di fornire ulteriore prova del beneficio nella cartella di pagamento e la cartella stessa non deve riportare gli elementi qualitativi e quantitativi della determinazione del tributo: è sufficiente il richiamo all'immobile inserito nel Piano di classifica non impugnato per desumere l'an e il quantum del contributo dovuto

Norme richiamate

  • Perimetro di contribuenza (atto amministrativo consortile)

    Definisce gli immobili che beneficiano dell'attività di bonifica; la mera inclusione presuppone il beneficio ricavato e alleggerisce l'onere probatorio del Consorzio

  • Piano di classifica e Piano di riparto (atti amministrativi consortili)

    Se non impugnati dinanzi al giudice amministrativo, vincolano e statuicono in ordine al beneficio ricavato dagli immobili ivi compresi; costituiscono titolo sufficiente a fondare l'an e il quantum del contributo

  • Cartella di pagamento (procedura esattoriale consortile)

    Non è necessario che la cartella riporti i dettagli qualitativi e quantitativi della determinazione del tributo quando essa si fonda su un Piano di classifica non contestato; il richiamo all'inclusione nel Piano è sufficiente

Massime di principio

  • L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nei Piani consortili non impugnati produce una presunzione di beneficio a favore del Consorzio, esonerandolo dall'obbligo di provare nuovamente il beneficio nella fase esattoriale
  • La cartella di pagamento emessa dal Consorzio non necessita di riportare la descrizione puntuale degli elementi qualitativi e quantitativi usati per determinare il contributo se il titolo (Piano di classifica/riparto) è integra e non annullato
  • Il rimedio principale del contribuente che contesti l'inclusione o la quantificazione del contributo è l'impugnazione dei Piani (classifica e riparto) davanti al giudice amministrativo nei termini previsti; ove non impugnati, le censure tardive in sede contenziosa ordinaria sono di difficile accoglimento
  • Se il Piano di classifica o il Piano di riparto risultano viziati o sono stati annullati, decade la presunzione di beneficio e il Consorzio dovrà fornire la prova del rapporto di beneficio per sostenere il tributo
  • Nelle controversie analoghe è utile verificare la tempestività e l'esito di eventuali impugnative amministrative dei Piani prima di contestare una cartella di pagamento in sede giudiziaria

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