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Sentenza

Sentenza del 29/09/2020 n. 20591 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa fiscale relativa a un "sistema premiante" organizzato dalla s.p.a. per i dipendenti che collocavano prodotti finanziari delle societa' prodotto del gruppo. La societa' (---) ha selezionato i beneficiari e incaricato fornitori per le prestazioni costituenti i premi; le societa' prodotto si erano impegnate a sostenere pro quota i costi e, in molti casi, le fornitrici hanno fatturato direttamente alle societa' prodotto su indicazione della mandataria. L'Agenzia ha contestato che (---) non abbia fatturato alle societa' prodotto la propria posizione (omessa fatturazione), sostenendo che la banca ha agito come mandataria senza rappresentanza e quindi dovesse ricevere le fatture dai fornitori e rifatturare le prestazioni alle mandanti. La controversia giuridica verte sull'individuazione della qualifica contrattuale (mandato con o senza rappresentanza) e sulle conseguenti obbligazioni IVA di fatturazione e di controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto provato che (---) ha agito come mandataria senza rappresentanza delle societa' prodotto: ha ricevuto l'incarico, fissato i criteri di selezione, indicato i beneficiari e incaricato i fornitori di eseguire le prestazioni. In base all'articolo 6(4) della sesta direttiva (riconosciuto nel D.P.R. 633/1972, art. 3, comma 3), un soggetto che agisce in nome proprio ma per conto di terzi e' considerato aver ricevuto e aver fornito le prestazioni ai fini IVA; quindi la mandataria e' soggetto passivo e avrebbe dovuto fatturare alle mandanti e assolvere gli obblighi IVA. La Corte ha inoltre chiarito che l'assenza di un trasferimento di denaro diretto tra mandanti e mandatario o l'irregolarita' delle fatture emesse dai fornitori non esonera il mandatario dall'obbligo di fatturazione e dal dovere di verifica critica dell'operazione. La sentenza impugnata e' cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, comma 3

    Recepisce il principio della sesta direttiva secondo cui l'operatore che agisce in nome proprio ma per conto di terzi e' considerato aver ricevuto e fornito le prestazioni ai fini IVA; quindi partecipazione alla prestazione comporta obblighi IVA.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, commi 1 e 2

    Norme sui requisiti e l'emissione della fattura; richiamate in relazione al controllo formale e sostanziale delle fatture nei rapporti tra committente/cessionario e prestatore/cedente.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 6, comma 3

    Riferimento alla nozione di corrispettivo e alla tassabilita' delle operazioni: la Corte segnala che il corrispettivo non coincide necessariamente con un trasferimento di denaro e che anche un risparmio di spesa o pagamento effettuato da terzi puo' integrare la base imponibile.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 6

    Disciplina la regolarizzazione da parte del cessionario/committente in caso di fattura assente o irregolare; la Corte sottolinea i limiti di questo strumento e che non esonera l'obbligo di qualificare fiscalmente correttamente l'operazione.

  • Codice civile, articolo 1188

    Consente al creditore di indicare al debitore la persona nei confronti della quale deve essere eseguito l'adempimento; la Corte spiega che indicare i beneficiari dei premi e' coerente con la qualifica di mandatario senza rappresentanza (potere di ricevere l'adempimento).

  • Codice civile, articolo 1180

    Richiamato in contestazione dalla ricorrente; in generale parte del ragionamento sui rapporti obbligatori con terzi, ma la Corte si concentra soprattutto su 1188 e 1705 per la qualificazione del mandato.

  • Codice civile, articolo 1705, commi 1-2

    Definisce il mandato senza rappresentanza: il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi; il mandante puo' sostituirsi al mandatario ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.

  • Sesta direttiva IVA (art. 6, par. 4) della normativa UE

    Principio comunitario secondo cui il commissionario che agisce in nome proprio ma per conto di terzi e' considerato aver ricevuto e fornito le prestazioni; base della ricostruzione applicata dal D.P.R. 633/1972 art.3(3).

Massime di principio

  • Se un soggetto agisce in nome proprio ma per conto di terzi organizzando l'esecuzione di servizi (es. sistemi premiali) e indica i beneficiari e incarica fornitori, la qualifica piu' coerente e' quella di mandatario senza rappresentanza: il mandatario e' soggetto passivo IVA nei rapporti con le mandanti.
  • Ai fini IVA non rileva la mancanza di un flusso finanziario diretto tra mandanti e mandatario: l'assenza di pagamento diretto non esclude che il mandatario debba fatturare e assolvere gli obblighi IVA verso le mandanti.
  • L'emissione di fatture da parte dei fornitori direttamente alle mandanti o la loro eventuale irregolarita' non solleva il mandatario dall'obbligo di verifica critica e di corretta fatturazione nei rapporti con le mandanti; il mandatario deve controllare la qualificazione fiscale dell'operazione.
  • L'indicazione dei beneficiari delle prestazioni (art. 1188 c.c.) e la partecipazione attiva all'organizzazione (scelta dei fornitori, attribuzione dei criteri) sono elementi fattuali rilevanti per riconoscere il mandato senza rappresentanza.
  • In pratica, quando piu' societa' di un gruppo si avvantaggiano di una attivita' organizzata da una capogruppo e si impegnano a sostenere pro quota i costi, i fornitori devono tendere a fatturare alla mandataria/committente effettiva e questa deve poi rifatturare alle mandanti nei limiti dell'incarico ricevuto.

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