Sentenza del 29/09/2020 n. 20591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa fiscale relativa a un "sistema premiante" organizzato dalla s.p.a. per i dipendenti che collocavano prodotti finanziari delle societa' prodotto del gruppo. La societa' (---) ha selezionato i beneficiari e incaricato fornitori per le prestazioni costituenti i premi; le societa' prodotto si erano impegnate a sostenere pro quota i costi e, in molti casi, le fornitrici hanno fatturato direttamente alle societa' prodotto su indicazione della mandataria. L'Agenzia ha contestato che (---) non abbia fatturato alle societa' prodotto la propria posizione (omessa fatturazione), sostenendo che la banca ha agito come mandataria senza rappresentanza e quindi dovesse ricevere le fatture dai fornitori e rifatturare le prestazioni alle mandanti. La controversia giuridica verte sull'individuazione della qualifica contrattuale (mandato con o senza rappresentanza) e sulle conseguenti obbligazioni IVA di fatturazione e di controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto provato che (---) ha agito come mandataria senza rappresentanza delle societa' prodotto: ha ricevuto l'incarico, fissato i criteri di selezione, indicato i beneficiari e incaricato i fornitori di eseguire le prestazioni. In base all'articolo 6(4) della sesta direttiva (riconosciuto nel D.P.R. 633/1972, art. 3, comma 3), un soggetto che agisce in nome proprio ma per conto di terzi e' considerato aver ricevuto e aver fornito le prestazioni ai fini IVA; quindi la mandataria e' soggetto passivo e avrebbe dovuto fatturare alle mandanti e assolvere gli obblighi IVA. La Corte ha inoltre chiarito che l'assenza di un trasferimento di denaro diretto tra mandanti e mandatario o l'irregolarita' delle fatture emesse dai fornitori non esonera il mandatario dall'obbligo di fatturazione e dal dovere di verifica critica dell'operazione. La sentenza impugnata e' cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, comma 3
Recepisce il principio della sesta direttiva secondo cui l'operatore che agisce in nome proprio ma per conto di terzi e' considerato aver ricevuto e fornito le prestazioni ai fini IVA; quindi partecipazione alla prestazione comporta obblighi IVA.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, commi 1 e 2
Norme sui requisiti e l'emissione della fattura; richiamate in relazione al controllo formale e sostanziale delle fatture nei rapporti tra committente/cessionario e prestatore/cedente.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 6, comma 3
Riferimento alla nozione di corrispettivo e alla tassabilita' delle operazioni: la Corte segnala che il corrispettivo non coincide necessariamente con un trasferimento di denaro e che anche un risparmio di spesa o pagamento effettuato da terzi puo' integrare la base imponibile.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 6
Disciplina la regolarizzazione da parte del cessionario/committente in caso di fattura assente o irregolare; la Corte sottolinea i limiti di questo strumento e che non esonera l'obbligo di qualificare fiscalmente correttamente l'operazione.
Codice civile, articolo 1188
Consente al creditore di indicare al debitore la persona nei confronti della quale deve essere eseguito l'adempimento; la Corte spiega che indicare i beneficiari dei premi e' coerente con la qualifica di mandatario senza rappresentanza (potere di ricevere l'adempimento).
Codice civile, articolo 1180
Richiamato in contestazione dalla ricorrente; in generale parte del ragionamento sui rapporti obbligatori con terzi, ma la Corte si concentra soprattutto su 1188 e 1705 per la qualificazione del mandato.
Codice civile, articolo 1705, commi 1-2
Definisce il mandato senza rappresentanza: il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi; il mandante puo' sostituirsi al mandatario ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Sesta direttiva IVA (art. 6, par. 4) della normativa UE
Principio comunitario secondo cui il commissionario che agisce in nome proprio ma per conto di terzi e' considerato aver ricevuto e fornito le prestazioni; base della ricostruzione applicata dal D.P.R. 633/1972 art.3(3).
Massime di principio
- Se un soggetto agisce in nome proprio ma per conto di terzi organizzando l'esecuzione di servizi (es. sistemi premiali) e indica i beneficiari e incarica fornitori, la qualifica piu' coerente e' quella di mandatario senza rappresentanza: il mandatario e' soggetto passivo IVA nei rapporti con le mandanti.
- Ai fini IVA non rileva la mancanza di un flusso finanziario diretto tra mandanti e mandatario: l'assenza di pagamento diretto non esclude che il mandatario debba fatturare e assolvere gli obblighi IVA verso le mandanti.
- L'emissione di fatture da parte dei fornitori direttamente alle mandanti o la loro eventuale irregolarita' non solleva il mandatario dall'obbligo di verifica critica e di corretta fatturazione nei rapporti con le mandanti; il mandatario deve controllare la qualificazione fiscale dell'operazione.
- L'indicazione dei beneficiari delle prestazioni (art. 1188 c.c.) e la partecipazione attiva all'organizzazione (scelta dei fornitori, attribuzione dei criteri) sono elementi fattuali rilevanti per riconoscere il mandato senza rappresentanza.
- In pratica, quando piu' societa' di un gruppo si avvantaggiano di una attivita' organizzata da una capogruppo e si impegnano a sostenere pro quota i costi, i fornitori devono tendere a fatturare alla mandataria/committente effettiva e questa deve poi rifatturare alle mandanti nei limiti dell'incarico ricevuto.
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