Sentenza n. 11334/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine all' istanza depositata dalla Prefettura di Lodi - Sportello Unico per l'immigrazione diretta all'ottenimento del visto per lavoro subordinato, di cui alla richiesta: Prot. N. P-LO/L/Q2023/101472 e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione e la comunicazione di un appuntamento volto al rilascio del visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza relativa al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione e conclusione del procedimento per il rilascio di un visto per lavoro subordinato, fondato sul nulla osta trasmesso dalla Prefettura di Lodi – Sportello unico per l'immigrazione. Ha dedotto che, nonostante il nulla osta fosse stato trasmesso alla sede di Islamabad e il lavoratore risiedesse in Pakistan, l'Ambasciata non aveva fissato alcun appuntamento né concluso il procedimento entro i termini previsti. L'Amministrazione ha riferito che il nulla osta era stato inizialmente trasmesso all'Ambasciata al Cairo, poi trasferito a Islamabad il 22 maggio 2024 e nuovamente ritrasmesso al Cairo il 30 giugno 2025 per cambio di sede, rilevando che il richiedente risultava residente in Egitto. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, affermando di vivere in Pakistan e che la sede di Islamabad era competente per la lavorazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo persistenti i presupposti dell'azione ex art. 117 c.p.a.: esisteva un obbligo dell'Amministrazione di provvedere, il procedimento non era stato concluso e l'inerzia si era protratta oltre il termine previsto. Sulla base della complessiva interpretazione degli atti di causa, il Tribunale ha individuato nell'Ambasciata di Islamabad la sede competente, poiché il lavoratore risultava residente in Pakistan. Ha quindi ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia a Islamabad di convocare il ricorrente entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e di concludere il procedimento nei successivi 60 giorni. Le spese di lite sono state compensate, considerati l'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter amministrativo.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il giudice ha accertato l'illegittimità dell'inerzia e ha ordinato la conclusione del procedimento entro termini determinati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione, pur essendo tenuta a concludere un procedimento, omette di provvedere oltre il termine previsto dalla legge; in tal caso il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine determinato.
- Nel procedimento di rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, la sede diplomatica competente alla convocazione del richiedente e alla lavorazione della pratica può essere individuata, sulla base degli atti disponibili, in quella del Paese nel quale il lavoratore risiede effettivamente.
- La fissazione dell'appuntamento e la successiva definizione della pratica di visto costituiscono attività procedimentali che l'amministrazione consolare deve porre in essere quando sussiste il relativo obbligo di provvedere; il sovraccarico della sede diplomatica non esclude l'obbligo di conclusione, potendo incidere soltanto sulla regolazione delle spese di lite.
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