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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15013/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società ha proposto opposizione/rivendica nel fallimento di altra società chiedendo la restituzione di beni mobili rinvenuti in locali sottoposti a sigillo dal curatore. Ha sostenuto di essere stata conduttrice di parte dei locali e che, nonostante la successiva risoluzione del contratto di locazione, la sua detenzione dei locali dovesse considerarsi legittima; inoltre ha dedotto che alcuni beni erano stati inventariati in un capannone non appartenente alla fallita e concesso in comodato da terzi. La Corte di cassazione ha esaminato due motivi: con il primo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c., sostenendo che la permanenza nei locali dopo la cessazione del rapporto non fosse occupazione senza titolo ma detenzione qualificata; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la collocazione di parte dei beni in un immobile di terzi estraneo alla massa fallimentare. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non confrontati con la ratio del decreto impugnato, fondata sul difetto di prova della proprietà dei beni rivendicati, e perché non era chiarita la decisività del fatto storico dedotto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non coglieva la reale ragione del rigetto, essendo il provvedimento di merito fondato sul mancato assolvimento dell’onere di provare la proprietà dei beni mobili rivendicati. Ha inoltre ribadito che, in tema di rivendica/restituzione nel fallimento, l’istante deve fornire la doppia prova della proprietà del bene e dell’affidamento del bene al debitore per titolo diverso dalla proprietà. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non aveva illustrato la decisività del preteso omesso esame né chiarito quali beni inventariati fossero effettivamente oggetto della domanda. La Corte ha aggiunto che l’eventuale estensione dell’inventario a beni rinvenuti in locali dati in comodato al rivendicante da un terzo non esclude, di per sé, la presunzione di legittimità dell’apprensione curatoria nei locali dell’impresa. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 621 c.p.c.

    La domanda di restituzione/rivendica richiede la prova della proprietà dei beni rivendicati; nel caso concreto il giudice di merito ha ritenuto non provata tale proprietà.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non viene allegata e illustrata la decisività del fatto storico dedotto.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la permanenza della detenzione dei locali dopo la cessazione della locazione.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la protrazione del godimento dopo la risoluzione non integrasse occupazione senza titolo in senso ostativo alla rivendica.

  • art. 84 l. fall.

    L'apprensione curatoria dei beni rinvenuti nei locali dell'impresa è assistita da una presunzione di legittimità e di inerenza alla massa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che inserisce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendica o restituzione di beni mobili in ambito fallimentare, l'istante deve assolvere l'onere di provare la proprietà dei beni e il diverso titolo di affidamento al debitore; la sola detenzione qualificata dei locali non basta a fondare il diritto alla restituzione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e si limita a criticare argomenti non decisivi della motivazione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'allegazione puntuale del fatto storico e la dimostrazione della sua effettiva decisività rispetto alla decisione resa.
  • L'inventariazione o l'apprensione curatoria dei beni rinvenuti nei locali dell'impresa fallita opera, in linea generale, con presunzione di legittimità e di appartenenza alla massa, superabile solo con prova contraria specifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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