Cassazione Penale, Sentenza n. 7056/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/10/2020 che confermava la condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e riconosceva per i primi tre il ruolo di organizzatori/gestori e, per tutti, l'aggravante della finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1, cod. pen.). Le doglianze principali: a) contestazione della qualifica di "organizzatore" (sostenendo che gli imputati erano soltanto spacciatori o soggetti subordinati al clan Vinella-Grassi); b) censura sulla configurabilità dell'aggravante mafiosa (assenza di prova di finalità diretta di agevolazione della cosca, mera fornitura non sufficiente); c) impugnazione della utilizzabilità delle intercettazioni; d) vizio di motivazione per mancata distinzione fra le posizioni dei singoli imputati e per il diniego delle attenuanti generiche; e) per la Roselli, contestazione della stabilità della partecipazione e della "affectio societatis" per la brevità dell'apporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure, in larga parte, ricadere nel sindacato di merito (valutazione dei fatti e delle intercettazioni) non consentito in sede di legittimità e, inoltre, formulate in modo generico e senza confronto critico con la motivazione della Corte d'appello. Sul merito dei profili di diritto: la qualifica di "organizzatore" è stata ritenuta correttamente attribuita in presenza di poteri di coordinamento, anche se limitati a un settore operativo, e compatibile con la partecipazione occasionale allo spaccio al dettaglio; l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è stata correttamente riconosciuta in quanto gli imputati si rifornivano esclusivamente dal clan, versavano parte degli introiti per il sostentamento degli affiliati e quindi agivano con finalità immediate di agevolazione della consorteria, la quale non deve essere l'unico fine esclusivo; le intercettazioni sono utilizzabili come prova; la brevità della partecipazione (caso Roselli) non esclude la "affectio societatis" se gli elementi mostrano un contributo stabile e funzionale al sistema criminale. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono state anche imposte le spese e una somma di 3.000 euro a carico di ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis, cod. pen. (circostanza aggravante: finalità di agevolazione mafiosa)
La finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa deve essere diretta ma non necessariamente esclusiva: la condotta può perseguire anche un lucro proprio purché abbia l'effetto o l'obiettivo immediato di agevolare il sodalizio mafioso (es. fornitura esclusiva e versamenti a favore degli affiliati).
art. 74, d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
Per il riconoscimento della partecipazione/organizzazione è sufficiente l'esistenza di un potere di coordinamento sull'attività altrui, anche se limitato a un settore operativo, e la sussistenza di un "sistema" collaudato cui i partecipanti fanno riferimento.
art. 62-bis, cod. pen. (concessione di benefici per comportamento processuale)
La mancata considerazione del comportamento processuale contestata in appello non è idonea a superare il giudizio di merito quando la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente la valutazione complessiva delle circostanze ex art. 133 cod. pen.
art. 133, cod. pen. (circostanze per la determinazione della pena)
Il giudice del merito valuta le circostanze attenuanti/aggiuntive e deve motivare la scelta; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o priva di ogni riferimento agli elementi decisivi.
art. 616, cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende per ricorso inammissibile)
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del proponente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa, che qui non è ravvisata.
Massime di principio
- La qualifica di "organizzatore" in reati associativi può coesistere con l'impegno nell'attività di dettaglio: è decisivo il potere di coordinamento anche su un ristretto settore operativo.
- L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa richiede finalità diretta ma non esclusiva: provano l'aggravante rapporti di fornitura esclusiva, versamenti sistematici e dipendenza economica dal clan.
- Le intercettazioni, se regolarmente acquisite, costituiscono prova utilizzabile; eccezioni generiche sulla loro "inutilizzabilità" sono infondate senza autonoma e specifica doglianza procedurale.
- In Cassazione le censure che si limitano a rinnovare valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito e non affrontano criticamente la motivazione sono inammissibili.
- La brevità temporale della partecipazione non esclude la sussistenza dell'"affectio societatis" se vi sono elementi concreti che dimostrano un apporto funzionale e continuativo al sistema criminale.
- Le doglianze sulla mancata o indistinta motivazione in ordine alle attenuanti richiedono, in sede di legittimità, la specificazione di elementi di fatto omessi: la generica lamentela non è sufficiente.
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