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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7056/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/10/2020 che confermava la condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e riconosceva per i primi tre il ruolo di organizzatori/gestori e, per tutti, l'aggravante della finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1, cod. pen.). Le doglianze principali: a) contestazione della qualifica di "organizzatore" (sostenendo che gli imputati erano soltanto spacciatori o soggetti subordinati al clan Vinella-Grassi); b) censura sulla configurabilità dell'aggravante mafiosa (assenza di prova di finalità diretta di agevolazione della cosca, mera fornitura non sufficiente); c) impugnazione della utilizzabilità delle intercettazioni; d) vizio di motivazione per mancata distinzione fra le posizioni dei singoli imputati e per il diniego delle attenuanti generiche; e) per la Roselli, contestazione della stabilità della partecipazione e della "affectio societatis" per la brevità dell'apporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure, in larga parte, ricadere nel sindacato di merito (valutazione dei fatti e delle intercettazioni) non consentito in sede di legittimità e, inoltre, formulate in modo generico e senza confronto critico con la motivazione della Corte d'appello. Sul merito dei profili di diritto: la qualifica di "organizzatore" è stata ritenuta correttamente attribuita in presenza di poteri di coordinamento, anche se limitati a un settore operativo, e compatibile con la partecipazione occasionale allo spaccio al dettaglio; l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è stata correttamente riconosciuta in quanto gli imputati si rifornivano esclusivamente dal clan, versavano parte degli introiti per il sostentamento degli affiliati e quindi agivano con finalità immediate di agevolazione della consorteria, la quale non deve essere l'unico fine esclusivo; le intercettazioni sono utilizzabili come prova; la brevità della partecipazione (caso Roselli) non esclude la "affectio societatis" se gli elementi mostrano un contributo stabile e funzionale al sistema criminale. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono state anche imposte le spese e una somma di 3.000 euro a carico di ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, cod. pen. (circostanza aggravante: finalità di agevolazione mafiosa)

    La finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa deve essere diretta ma non necessariamente esclusiva: la condotta può perseguire anche un lucro proprio purché abbia l'effetto o l'obiettivo immediato di agevolare il sodalizio mafioso (es. fornitura esclusiva e versamenti a favore degli affiliati).

  • art. 74, d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Per il riconoscimento della partecipazione/organizzazione è sufficiente l'esistenza di un potere di coordinamento sull'attività altrui, anche se limitato a un settore operativo, e la sussistenza di un "sistema" collaudato cui i partecipanti fanno riferimento.

  • art. 62-bis, cod. pen. (concessione di benefici per comportamento processuale)

    La mancata considerazione del comportamento processuale contestata in appello non è idonea a superare il giudizio di merito quando la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente la valutazione complessiva delle circostanze ex art. 133 cod. pen.

  • art. 133, cod. pen. (circostanze per la determinazione della pena)

    Il giudice del merito valuta le circostanze attenuanti/aggiuntive e deve motivare la scelta; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o priva di ogni riferimento agli elementi decisivi.

  • art. 616, cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende per ricorso inammissibile)

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del proponente alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa, che qui non è ravvisata.

Massime di principio

  • La qualifica di "organizzatore" in reati associativi può coesistere con l'impegno nell'attività di dettaglio: è decisivo il potere di coordinamento anche su un ristretto settore operativo.
  • L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa richiede finalità diretta ma non esclusiva: provano l'aggravante rapporti di fornitura esclusiva, versamenti sistematici e dipendenza economica dal clan.
  • Le intercettazioni, se regolarmente acquisite, costituiscono prova utilizzabile; eccezioni generiche sulla loro "inutilizzabilità" sono infondate senza autonoma e specifica doglianza procedurale.
  • In Cassazione le censure che si limitano a rinnovare valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito e non affrontano criticamente la motivazione sono inammissibili.
  • La brevità temporale della partecipazione non esclude la sussistenza dell'"affectio societatis" se vi sono elementi concreti che dimostrano un apporto funzionale e continuativo al sistema criminale.
  • Le doglianze sulla mancata o indistinta motivazione in ordine alle attenuanti richiedono, in sede di legittimità, la specificazione di elementi di fatto omessi: la generica lamentela non è sufficiente.

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