Cassazione Penale, Sentenza n. 42311/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24/04/2024 che aveva escluso i gravi indizi per il reato di calunnia e aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, controllo elettronico o, in caso di rifiuto, obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti contestati: aggressione fisica in ospedale contro un medico (lesioni a due sanitari) e successiva denuncia ritenuta falsa nei confronti del medico (calunnia). Il ricorso lamenta vizi di motivazione sull'esclusione della calunnia e sull'adeguatezza delle misure cautelari non custodiali adottate.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che la calunnia non può essere giustificata dalla scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.), in particolare perché l'accusa mendace è stata resa prima che l'indagato fosse sottoposto a indagine e quindi non vi era la necessità difensiva richiesta dalla giurisprudenza che ammette la scriminante. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale circa l'adeguatezza delle misure non custodiali: la sola durata del tempo trascorso dai fatti non è significativa senza elementi ulteriori, il divieto di avvicinamento ai luoghi di lavoro/domicilio delle vittime è incongruente rispetto alla natura aggressiva della condotta diretta al ruolo, e l'obbligo di presentazione quotidiana non appare idoneo a garantire il controllo sul territorio e a prevenire il rischio di reiterazione o nuove iniziative calunniose. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e il provvedimento è stato rinviato al Tribunale di Napoli per nuova valutazione e motivazione.
Norme richiamate
art. 384 cod. pen.
La norma non comprende il reato di calunnia tra i delitti per i quali opera la causa di non punibilità prevista dal primo comma; quindi la calunnia non beneficia di tale causa di non punibilità e non può essere trattata come fatto giustificato dall'ordinamento.
art. 51 cod. pen.
La scriminante dell'esercizio del diritto di difesa non può giustificare l'accusa di reato rivolta a terzi sapendoli innocenti; inoltre, la giurisprudenza richiede una stretta connessione funzionale tra la condotta accusatoria e una reale necessità difensiva che qui non sussisteva, essendo l'accusa formulata prima che l'indagato fosse a sua volta indagato.
Massime di principio
- L'accusa consapevolmente falsa rivolta a terzi (calunnia) non è coperta dalla scriminante dell'esercizio del diritto di difesa; mentire per scagionarsi è distinto dall'accusare altri sapendoli innocenti.
- La possibilità di invocare una giustificazione per condotte accusatorie richiede una stretta connessione temporale e funzionale con una reale necessità di difesa; dichiarazioni rese prima di essere indagati difficilmente rientrano in tale scriminante.
- Nella valutazione delle misure cautelari, il semplice tempo intercorso dai fatti non è di per sé elemento sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione: occorre motivare specificamente come e perché tale periodo riduca il rischio.
- La misura cautelare scelta deve essere adeguata alla natura della condotta e al rischio concreto di reiterazione: divieti limitati a luoghi specifici possono risultare incongrui se l'aggressività è connessa al ruolo delle vittime e può riproporsi in contesti analoghi con altre persone.
- L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, anche se quotidiano, può essere insufficiente a garantire il controllo sul territorio e la prevenzione di nuove condotte violente o calunniose; la scelta tra misure non custodiali richiede motivazione che spieghi la loro efficacia preventiva.
- Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare provvedimenti che attenuano o modificano misure cautelari anche quando altre misure restano applicate, al fine di ottenere la cristallizzazione del giudicato cautelare sulle singole imputazioni.
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