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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiata)

La controversia

La controversia nasce da una caduta avvenuta su una strada ricadente nell'ambito territoriale comunale, alla quale la danneggiata ha ricondotto lesioni e danni patrimoniali/non patrimoniali chiedendone il risarcimento. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda e ha ritenuto il Comune responsabile del danno, osservando che il comportamento della pedone non aveva interrotto il nesso causale tra l'insidiosità della sede stradale e l'evento dannoso. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di fatti decisivi e contestando, in sostanza, che la Corte territoriale avesse trascurato la piena conoscenza, da parte della vittima, della conformazione della strada e la sua grave negligenza nel percorrerla, sostenendo che ciò avrebbe dovuto condurre ad attribuire il fatto alla sua esclusiva responsabilità o comunque a un concorso colposo tale da escludere o ridurre il risarcimento. Il ricorso è stato fondato sugli artt. 2051 e 1227 c.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., mirasse in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito e sulla valutazione complessiva delle prove. La Corte ha ricordato che, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva invece esaminato la condotta della danneggiata e aveva motivato in modo congruo sul fatto che non le fosse esigibile una cautela diversa da quella tenuta, alla luce della morfologia e delle caratteristiche insidiose del tratto stradale. Conseguentemente, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità per cosa in custodia, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il concorso colposo o l'esclusiva responsabilità della danneggiata; la censura è però ritenuta inammissibile perché tende a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non copre l'omessa o insufficiente valutazione delle prove né consente di rivalutare il merito.

  • art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83/2012

    È indicato come norma che ha modificato il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134/2012

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha introdotto il nuovo paradigma del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Consente l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la semplice insufficienza o non condivisibilità della valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato la condotta del danneggiato e abbia motivato in modo non apparente sulla sua rilevanza causale, la censura che mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.
  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, la dedotta imprudenza del danneggiato può assumere rilievo ai fini del nesso causale o del concorso colposo, ma la sua valutazione appartiene al merito e non può essere riconsiderata in cassazione se il giudice di appello ha già preso in esame il punto con motivazione congrua.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico cui gli elementi si riferiscono è stato comunque valutato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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