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Ordinanza

Ordinanza n. 861/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Calabria; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria conclusiva, esiti e atti della prova scritta della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alla posizione del ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la graduatoria conclusiva e gli ulteriori atti della procedura selettiva, inclusi gli esiti anonimi rettificati della prova scritta, il proprio esito e la prova, i verbali di correzione e gli atti connessi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riesame del punteggio attribuito nella prova scritta, la conseguente ricollocazione in graduatoria e la condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame. Il TAR ha rilevato che il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato, come richiesto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Il ricorrente aveva tuttavia documentato di avere presentato all'amministrazione un'istanza di accesso finalizzata, tra l'altro, a ottenere i nominativi dei soggetti da lui individuati come controinteressati.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso né sulle domande cautelari e di merito, ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio. Ha ordinato alle amministrazioni resistenti di mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e i recapiti dei controinteressati individuati nell'istanza di accesso. Ha poi ordinato al ricorrente di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei dati, depositando la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il prosieguo del giudizio è stato rimesso alle iniziative processuali del ricorrente. Spese compensate, con formula "nulla per le spese".

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    almeno un controinteressato

    La notificazione del ricorso deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato effettivamente individuabile dagli atti impugnati e suscettibile di essere pregiudicato dall'accoglimento delle domande. Quando il ricorrente dimostra di avere chiesto all'amministrazione i dati necessari per individuare e notificare i controinteressati, il giudice può disporre la regolarizzazione del contraddittorio mediante acquisizione dei nominativi e successiva notificazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo contro una graduatoria o un atto concorsuale non è stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento, il giudice deve preliminarmente verificare la regolarità del contraddittorio prima di esaminare l'ammissibilità e il merito della domanda.
  • Se il ricorrente ha tempestivamente chiesto all'amministrazione l'accesso ai nominativi e ai recapiti dei soggetti da notificare, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire tali dati e assegnare successivamente al ricorrente un termine per la notificazione e per il deposito della relativa prova.
  • L'ordine di regolarizzazione del contraddittorio non comporta una decisione sull'ammissibilità, sulla fondatezza o sulla domanda cautelare, che restano riservate alla fase successiva alla corretta integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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