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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13355/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sostenendo: contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione; violazione di legge in ordine alla gravita indiziaria (il tribunale non avrebbe valutato i parametri dell'art. 292 c.p.p.); omissione di considerare che gli operatori avevano comunque compiuto l'atto di verbalizzazione e che quindi la condotta doveva essere ricondotta al tentativo; violazione del diritto di difesa perche la riformulazione della qualificazione giuridica in violenza privata aggravata sarebbe stata operata per la prima volta senza permettere un adeguato contraddittorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i fatti andavano ricondotti non alla resistenza a pubblico ufficiale (perche gli ausiliari erano fuori competenza ai sensi dell'art. 12-bis CDS rispetto alla strada nazionale) ma alla violenza privata aggravata (art. 610, comma secondo, cod. pen.). Sulla base della dinamica - insulti, minacce, aggressioni fisiche e uso di un coltello a serramanico con intento di impedire la contestazione - la gravita indiziaria e il pericolo cautelare sono stati ritenuti sussistenti. La Corte ha inoltre affermato che la riformulazione della qualificazione in sede cautelare e di riesame e possibile e non ha violato il diritto di difesa, dato che il contraddittorio era assicurato e il ricorrente ha potuto impugnare in Cassazione. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma secondo, cod. pen.

    La condotta di chi, mediante violenza o minaccia, impedisce ad altri di compiere atti dovuti e' stata ritenuta configurabile come violenza privata aggravata per l'uso di mezzi o per le circostanze, idonea a giustificare la misura cautelare.

  • art. 12-bis codice della strada

    La norma e' stata usata per definire i limiti di competenza degli ausiliari della circolazione; il Tribunale ha ritenuto che gli operatori erano fuori competenza rispetto alla strada nazionale, escludendo la qualifica di pubblico ufficiale nel reato di resistenza.

  • art. 158 codice della strada

    Riferimento alla violazione contestata (sosta sul marciapiede); il contesto fattuale collegato alla verbalizzazione ha inciso sulla valutazione della qualifica soggettiva degli ausiliari.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di gravita indiziaria; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha comunque valutato la gravita degli indizi sulla base degli elementi fattuali (insulti, aggressione, uso di coltello) e ha ritenuto sussistente la gravita indiziaria.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che le regole di giudizio proprie del processo penale (tra cui le garanzie per la sentenza) non sono applicabili in modo analogo al controllo cautelare incidentale; cioe' la modifica della qualificazione in sede cautelare e' consentita entro i limiti del procedimento incidentale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2 n. 9948/23/01/2020; Sez. 6 n.12828/14/02/2013)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice in sede cautelare o di riesame puo' modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero senza violare il contraddittorio, purché il procedimento incidentale non ecceda i suoi limiti.

Massime di principio

  • La diversa qualificazione del fatto in sede cautelare o di riesame e' consentita: il giudice puo' ricostruire il reato in base agli elementi disponibili anche se differisce dalla imputazione iniziale, senza che cio' costituisca automaticamente violazione del diritto di difesa se il materiale e gli elementi sono accessibili e contestabili.
  • Se gli operatori che hanno contestato una violazione sono risultati inattivi sotto il profilo della competenza normativa (es. agivano su strada non di competenza), non puo' configurarsi il reato di resistenza a pubblico ufficiale; tuttavia cio' non esclude che la condotta violenta del soggetto possa integrare altre fattispecie (es. violenza privata aggravata).
  • La gravita indiziaria va valutata concretamente alla luce della dinamica fattuale: minacce reiterate, aggressioni fisiche e l'uso di un'arma costituiscono elementi idonei a fondare la misura cautelare, se emergono indizi di dolo e di impedimento dell'attivita altrui.
  • La semplice affermazione che gli operatori abbiano compiuto in parte l'atto (es. verbalizzazione) non necessariamente configura il tentativo da parte dell'agente: occorre verificarne la natura giuridica dell'atto, la competenza e se sia stata effettivamente posta in essere la contravvenzione rilevante.
  • Per impugnare efficacemente una riformulazione della qualificazione penale occorre indicare con precisione in che modo la diversa qualificazione abbia pregiudicato il contraddittorio o reso impossibile l'esercizio della difesa; contestazioni generiche risultano ininfluenti.

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