Cassazione Penale, Sentenza n. 592/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) censura per violazione di legge e procedurale per il tardivo deposito, da parte della Procura, della lista testi in primo grado e per l'assunzione di tali prove da parte del Tribunale; (2) contestazione dell'assunzione, in dibattimento, del teste Magnani pur omessa la sua citazione da parte della Procura; (3) vizio di motivazione per presunta insufficienza probatoria: la sostanza sequestrata al coimputato Frigieri in Perù non sarebbe stata analizzata, quindi non proverebbe la natura di stupefacente, e le note del Ministero dell'Interno citate nella sentenza non sarebbero idonee a colmare tale lacuna. Il tutto nell'ambito della condanna per il reato commesso p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990 (acquisto di kg 8,748 di cocaina).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi: ha richiamato la costante giurisprudenza che riconosce al giudice la facoltà, ex art. 507 c.p.p., di assumere d'ufficio prove anche se tardivamente indicate dalle parti e dunque di ammettere testimonianze non tempestivamente inserite nelle liste, con esclusione della sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. Ha altresì rigettato il terzo motivo: la mancata perizia tossicologica sulla sostanza sequestrata in Perù non inficia il quadro probatorio complessivo fondato su molteplici elementi (OCP, intercettazioni ambientali e telefoniche, atti di polizia), potendosi in materia di stupefacenti accertare la natura della sostanza anche tramite dichiarazioni testimoniali, risultanze di polizia e indizi gravi, specifici e concordanti (c.d. "droga parlata"). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione di Albanese nel fatto contestato.
art. 73 d.P.R. 309/1990, commi 1 e 1-bis
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; dalla contestazione deriva l'accusa di compravendita/traffico di cocaina (8,748 kg).
art. 507 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che autorizza il giudice a assumere d'ufficio mezzi di prova, anche se irregolarmente indicati dalle parti o tardivamente depositati; consente l'ammissione di testimonianze anche oltre i termini posti alle parti quando sussista l'esigenza istruttoria.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere che la tardiva indicazione dei testimoni determini automaticamente l'inutilizzabilità della prova; la sanzione prevista dall'art. 191 non si attiva automaticamente se il giudice ammette la prova d'ufficio ai sensi dell'art. 507.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; il giudice ha applicato il principio e quantificato la somma in Euro 3.000, ritenendo comunque non sussistenti elementi di particolare colpevolezza nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice può, ex art. 507 c.p.p., assumere d'ufficio prove anche se indicate tardivamente dalle parti: la tardività non comporta automaticamente inutilizzabilità se il giudice ritiene necessaria l'acquisizione per l'accertamento della verità.
- L'ammissione in dibattimento di un teste non citato dalla Procura non è di per sé illegittima quando il giudice eserciti correttamente i poteri istruttori; la difesa deve dimostrare un concreto pregiudizio o abuso di potere per far valere l'irregolarità.
- In materia di stupefacenti non è sempre indispensabile una perizia tossicologica: possono essere sufficienti elementi convergenti (intercettazioni, atti di polizia, dichiarazioni confessorie o testimoniali, note di autorità competenti) per accertare la natura della sostanza, specie se il complesso probatorio raggiunge un grado di credibilità razionale elevato.
- Per impugnare con successo l'ammissione di prove ex officio è necessario contestare specificamente l'eccesso o l'abuso dei poteri istruttori e dimostrare la lesione del principio del contraddittorio o l'insussistenza del requisito di necessità delle prove.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può irrogare una condanna al pagamento alla Cassa delle ammende; la valutazione della misura tiene conto della condotta del ricorrente e dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
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