Cassazione Penale, Sentenza n. 31245/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva erronea applicazione della legge penale e censurava la mancata valutazione, da parte del Tribunale di Bologna, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della convalida dell'arresto in flagranza. In particolare il PM evidenziava che l'indagato deteneva 15 dosi termosaldate di cocaina per complessivi 7,20 grammi, nascoste nel cavo orale e pronte per lo smercio; che era noto agli agenti come frequentatore della zona universitaria e accompagnarsi con pregiudicati in reati di detenzione/spaccio; che lo stesso aveva ammesso di essere irregolare sul territorio e di essersi proposto per vendere alcune dosi per necessità. Secondo il PM tali elementi avrebbero dimostrato la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto e giustificato la convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice della convalida deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, senza sindacare la responsabilità penale. Il Tribunale di Bologna ha valutato correttamente entrambi i presupposti alternativi per l'arresto in flagranza (gravità del fatto o pericolosità del soggetto) e ha ritenuto, in modo insindacabile, che non ricorressero: il quantitativo (7,20 g suddivisi in 15 dosi) è stato ritenuto modesto e non tale da rendere irragionevole la non convalida; le affermazioni sulla frequentazione di zone o associazione a pregiudicati erano generiche e non documentate; lo stato di irregolarità non costituisce di per sé indice di pericolosità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e confermata la decisione che non convalidava l'arresto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina il reato di cui era imputato l'arrestato (delitti in materia di stupefacenti). Usata per qualificare il fatto contestato (detenzione a fini di spaccio).
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti alternativi per l'arresto facoltativo in flagranza (gravità del fatto ovvero pericolosità del soggetto desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto). La Corte interpreta che il giudice della convalida esercita un controllo di mera ragionevolezza sull'uso discrezionale del potere di arresto da parte della polizia giudiziaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 (Koraj); Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006 (Alessandroni); Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009 (Celona)
Richiami a precedenti che confermano il principio del controllo di mera ragionevolezza e che il giudice può non convalidare l'arresto solo se rileva un eccesso di discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, fornendo adeguata motivazione.
Massime di principio
- Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza esercita un controllo di mera ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria e non un sindacato approfondito sulla responsabilità penale.
- Per giustificare l'arresto facoltativo in flagranza è sufficiente, alternativamente, la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto; entrambi i profili vanno valutati con riferimento agli elementi conoscibili al momento.
- Il quantitativo modico di sostanza stupefacente, anche se suddiviso in più dosi, può giustificare la non convalida se complessivamente ritenuto insufficiente a configurare ragionevole gravità del fatto.
- Le affermazioni della polizia sull'abituale frequentazione di luoghi o sull'associazione con pregiudicati devono essere documentate o specificate; formulazioni generiche non sono di per sé idonee a provare la pericolosità.
- Lo stato di irregolarità sul territorio nazionale non costituisce automaticamente indice di pericolosità ai fini della convalida dell'arresto.
- Dati quali confezionamento in dosi e occultamento della sostanza possono essere indici di finalità di spaccio ma vanno valutati nel complesso con gli altri elementi probatori disponibili al momento della convalida.
- Per contrastare efficacemente una decisione di non convalida il ricorrente (PM) deve dimostrare che la valutazione della polizia esulava dal margine di ragionevole discrezionalità; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato.
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