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Sentenza

Sentenza n. 1716/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società cooperativa sociale ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 477/2025, con il quale il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 38.511,29 a titolo di capitale, degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e delle spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivo, era stato dichiarato esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato al Comune. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie a dare integrale esecuzione al titolo, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, poiché il decreto non opposto definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato e acquista valore di cosa giudicata. Ha precisato che, ai fini dell’ottemperanza, è necessario che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Nel caso concreto, tali condizioni risultavano soddisfatte: il decreto era definitivamente esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato al Comune nel rispetto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Comune è stato quindi ordinato a dare esecuzione al decreto, comprese le somme indicate e le eventuali spese di registrazione debitamente documentate, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Favara, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente, con spese a carico del Comune di Porto Empedocle. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    Disciplina il procedimento monitorio e il decreto ingiuntivo, suscettibile di ottemperanza quando non opposto e munito dei necessari requisiti di esecutività.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 656 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto resta impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti, assumendo valore di cosa giudicata.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione deve rispettare le modalità previste dalla disposizione affinché possa procedersi all’esecuzione.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Il decreto ingiuntivo posto in esecuzione comprende gli interessi moratori nella misura prevista dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    Individua la decorrenza degli interessi dovuti in relazione al ritardo nel pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, poiché tale decreto, una volta divenuto definitivo, ha valore di cosa giudicata al pari di una sentenza passata in giudicato.
  • La proposizione del giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo non opposto presuppone che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e che sia stato notificato all’amministrazione secondo le modalità previste dalla legge.
  • Accertata la perdurante inottemperanza dell’amministrazione a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di dare integrale esecuzione al titolo entro un ulteriore termine decorrente dalla richiesta della parte creditrice e dall’attestazione dell’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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