Sentenza n. 1716/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa sociale ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 477/2025, con il quale il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 38.511,29 a titolo di capitale, degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e delle spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivo, era stato dichiarato esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato al Comune. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie a dare integrale esecuzione al titolo, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, poiché il decreto non opposto definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato e acquista valore di cosa giudicata. Ha precisato che, ai fini dell’ottemperanza, è necessario che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Nel caso concreto, tali condizioni risultavano soddisfatte: il decreto era definitivamente esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato al Comune nel rispetto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Comune è stato quindi ordinato a dare esecuzione al decreto, comprese le somme indicate e le eventuali spese di registrazione debitamente documentate, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Favara, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente, con spese a carico del Comune di Porto Empedocle. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
artt. 633 ss. c.p.c.
Disciplina il procedimento monitorio e il decreto ingiuntivo, suscettibile di ottemperanza quando non opposto e munito dei necessari requisiti di esecutività.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto resta impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti, assumendo valore di cosa giudicata.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione deve rispettare le modalità previste dalla disposizione affinché possa procedersi all’esecuzione.
art. 5 d.lgs. n. 231/2002
Il decreto ingiuntivo posto in esecuzione comprende gli interessi moratori nella misura prevista dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
art. 4 d.lgs. n. 231/2002
Individua la decorrenza degli interessi dovuti in relazione al ritardo nel pagamento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, poiché tale decreto, una volta divenuto definitivo, ha valore di cosa giudicata al pari di una sentenza passata in giudicato.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo non opposto presuppone che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e che sia stato notificato all’amministrazione secondo le modalità previste dalla legge.
- Accertata la perdurante inottemperanza dell’amministrazione a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di dare integrale esecuzione al titolo entro un ulteriore termine decorrente dalla richiesta della parte creditrice e dall’attestazione dell’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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