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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25367/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati, condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 12.500 di ammenda ciascuno per reati edilizi. Con il primo motivo hanno dedotto nullità del decreto di citazione diretta e del procedimento notificatorio: sostenevano che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. non fosse stato notificato all'indirizzo indicato nei verbali di identificazione, in cui il domicilio era comunque individuabile nonostante mancasse il numero civico; secondo la difesa, non ricorrevano i presupposti per la notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. Con il secondo motivo hanno censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la modesta entità del manufatto abusivo, l'assenza di aumento di volumetria e di alterazioni della sagoma, la limitata incidenza urbanistica e strutturale, l'assenza di finalità speculative e alcuni elementi soggettivi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la notifica effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., poiché il domicilio eletto risultava incompleto e non agevolmente individuabile per la mancanza del numero civico; ha inoltre ritenuto legittimo il diniego della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte territoriale motivato in modo non illogico sulla non trascurabile offensività dell'opera abusiva, consistente in un vano in muratura aggiuntivo, anche in ragione dell'elevato rischio sismico della zona. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nel reato per la contestazione originaria

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001

    norma incriminatrice relativa agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire

  • artt. 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001

    norme richiamate per ulteriori violazioni edilizie/antisismiche contestate

  • art. 552, comma 2, c.p.p.

    invocato dalla difesa per la dedotta nullità del decreto di citazione diretta

  • art. 178 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di nullità processuali

  • art. 185 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di effetti delle nullità

  • art. 604 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di rinnovazione/decisione in appello su eccezioni processuali

  • art. 415-bis c.p.p.

    l'avviso di conclusione delle indagini preliminari doveva essere notificato al domicilio eletto; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore per impossibilità di notifica al domicilio dichiarato

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    consente la notifica presso il difensore quando la notificazione al domicilio dichiarato o eletto non sia possibile; la Corte ha applicato il principio anche al caso di domicilio non agevolmente individuabile

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione dell'offesa alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., senza necessità di esaminare tutti gli indici se la motivazione è sufficiente

  • art. 133, comma 1, c.p.

    parametro per il giudizio di particolare tenuità del fatto e per la valutazione dell'offesa

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi può essere validamente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. quando il domicilio dichiarato o eletto non sia concretamente e agevolmente individuabile; non è necessaria una formale indagine di irreperibilità se il luogo indicato risulta incompleto o di difficile localizzazione.
  • In sede di legittimità è inammissibile una censura che si risolva nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate in appello, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o priva di razionalità.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. il giudizio va compiuto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma il giudice non deve necessariamente dare conto di tutti gli indici se indica quelli ritenuti decisivi e la motivazione è coerente.
  • La valutazione dell'offensività ai fini dell'art. 131-bis c.p. resta rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente, quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici.
  • In tema di reati edilizi, la modesta dimensione dell'opera non esclude di per sé la non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendosi considerare anche l'incidenza concreta sul bene giuridico protetto e sul contesto territoriale, inclusi i profili di rischio sismico.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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