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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20182/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per uso di atto falso, in relazione all'esibizione alle forze dell'ordine di una patente di guida rumena contraffatta in occasione di un sinistro stradale avvenuto a Roma il 21 settembre 2017. Con il primo motivo deduceva vizi di motivazione apparente, illogica e contraddittoria, sostenendo che la contraffazione del documento fosse grossolana e dunque riconoscibile ictu oculi, con conseguente insussistenza del reato contestato. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta non fosse di offensività tale da giustificare la punibilità. La difesa ha poi depositato memoria, ritenuta non decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che dal documento esibito non emergeva in modo ictu oculi la falsità e che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che l'uso della patente contraffatta aveva consentito al ricorrente di protrarre la condotta pericolosa di guida senza abilitazione, pericolo concretizzatosi nel sinistro stradale, sicché correttamente era stata esclusa la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    Integra il delitto di uso di atto falso la condotta di chi esibisca un documento contraffatto che non presenti una falsità ictu oculi percepibile; la verifica sulla evidenza della falsità appartiene al giudice di merito e non può essere rinnovata in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia consentito la protrazione di una situazione pericolosa e l'offesa non sia tenue, specie se il pericolo si sia concretizzato in un sinistro stradale.

Massime di principio

  • In tema di uso di atto falso, la non grossolanità della contraffazione può essere desunta dal fatto che il documento, soprattutto se estero, non riveli immediatamente la falsità a un esame ordinario; la relativa valutazione di fatto è riservata al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio sotto il profilo della evidenza della falsità del documento, se la censura si risolve in un diverso apprezzamento del merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta contestata abbia agevolato o prolungato un comportamento pericoloso, e tale pericolo si sia poi concretizzato in un evento lesivo o comunque offensivo.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione dell'offensività deve tenere conto non solo della astratta gravità del reato, ma anche della concreta capacità della condotta di incidere sulla sicurezza e di determinare effetti dannosi o pericolosi.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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