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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25740/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale di un immobile già in corso da anni tra le parti e poi formalizzato con un contratto del 16 marzo 2011, in continuità con precedenti contratti stipulati sin dal 1987 con la madre della conduttrice. La conduttrice ha chiesto in giudizio la restituzione di somme asseritamente pagate senza causa, per complessivi euro 13.672,25, documentate da 14 ricevute con causali eterogenee, come "spese annuali" e "per lavori straordinari"; ha inoltre domandato la restituzione del deposito cauzionale previsto da un precedente contratto del 16 marzo 1999, sostenendo che tale contratto fosse cessato e che quello del 2011 costituisse un nuovo contratto, non una mera proroga o rinnovazione. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo non provato l'indebito e, per la cauzione, non ancora estinto il rapporto. La Corte d'appello ha invece accolto la domanda di ripetizione e quella relativa alla cauzione, ritenendo provati i pagamenti indebitamente effettuati e qualificando il contratto del 2011 come contratto nuovo, con conseguente estinzione del precedente e diritto alla restituzione del deposito. La locatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando inversione dell'onere della prova sull'indebito e erronea valutazione delle prove; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione della ripetizione e di compensazione con crediti di diverso titolo; (4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e carenza di motivazione, per l'erronea interpretazione della volontà contrattuale in tema di rinnovazione o nuovo contratto e di sorte della cauzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso perché inammissibili: il primo non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva correttamente posto l'onere della prova dell'indebito a carico del solvens, limitandosi a precisarne l'ambito; il secondo mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; il terzo era privo di specificità e non rispettava l'art. 366 n. 6 c.p.c., perché non riportava il contenuto delle eccezioni di prescrizione e compensazione né indicava adeguatamente dove fossero state dedotte. Il quarto motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello sulla natura del rapporto contrattuale e sulla conseguente restituzione della cauzione fosse sostanzialmente inesistente e meramente apodittica, priva di un adeguato percorso argomentativo in iure e priva di indicazione delle norme poste a fondamento dell'affermazione secondo cui il contratto del 2011 sarebbe stato un nuovo contratto tale da far sorgere il diritto alla restituzione del deposito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della questione relativa alla qualificazione del rapporto e alla sorte del deposito cauzionale.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione delle regole di valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile quando, in realtà, mira a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione di contestare liberamente il prudente apprezzamento del giudice di merito sulle prove, salvo casi di errori specifici non dedotti in modo puntuale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'assenza di causa del pagamento grava sul solvens che agisce per la ripetizione dell'indebito; il giudice di merito può solo precisare l'ambito di tale prova in relazione al rapporto dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è deducibile solo se le eccezioni asseritamente trascurate sono specificamente indicate nel ricorso e ne sia riportato il contenuto essenziale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e delle eccezioni su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione dei criteri ermeneutici contrattuali può essere dedotta quando la motivazione della sentenza di merito sia apodittica o priva di effettiva argomentazione sulla volontà delle parti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve contenere un reale percorso logico-giuridico; la mera affermazione conclusiva, senza individuazione delle norme e senza spiegazione delle inferenze, integra sostanziale carenza di motivazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito, il soggetto che agisce in restituzione deve provare che il pagamento è privo di causa in relazione al rapporto giuridico dedotto, non rispetto a qualsiasi diverso rapporto eventualmente intercorrente tra le parti.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, salvo specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La censura di omessa pronuncia sulle eccezioni presuppone una puntuale indicazione dell'eccezione, del suo contenuto e del luogo processuale in cui è stata proposta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito qualifica un rapporto contrattuale come nuovo contratto o mera rinnovazione, deve fornire una motivazione effettiva, coerente e ancorata alle regole di interpretazione contrattuale e alle conseguenze giuridiche della qualificazione.
  • Una motivazione meramente assertiva, priva dell'indicazione delle norme applicate e del nesso logico tra fatti accertati e conseguenze tratte, è censurabile come motivazione solo apparente o comunque inesistente in iure.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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