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Ordinanza

Ordinanza n. 8854/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Dei seguenti atti e provvedimenti inerenti alla procedura di rinegoziazione del prezzo dell'ossigeno presentata dalla Sapio Life S.r.l. -Pratica n 19349 - Parere della CSE di AIFA del 14, 15, 16, 17 e 18 Luglio 2025 (doc. 38); - Della comunicazione di chiusura del procedimento del 7 novembre 2025 decisa con parere del CSE nella seduta Straordinaria del 30 Ottobre 2025 (doc. 40). Di tutti gli altri atti interni adottati dalla resistente ma ancora non ostesi alla Sapio Life facenti parte Pratica n 19349 in quanto inerenti alla formazione del diniego espresso da AIFA nel procedimento in oggetto.

Giustizia amministrativa202600523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso ai documenti utilizzati da AIFA nella procedura di rinegoziazione del prezzo dell'ossigeno, con oscuramento dei dati istruttori e mancata ostensione del dato OSmed

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa farmaceutica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l'accesso ai documenti e ai provvedimenti esaminati da AIFA nella valutazione dei prezzi medi di gara e dei prezzi negoziati, nell'ambito della procedura di rinegoziazione del prezzo dell'ossigeno. AIFA aveva trasmesso soltanto una copia per estratto del verbale HTA della riunione della Commissione per la strategia e l'economia del farmaco del 30 ottobre 2025 e un documento istruttorio predisposto dal settore HTA, parzialmente oscurato per ragioni di riservatezza o perché ritenuto non immediatamente inerente alle motivazioni del parere. Nel corso del giudizio AIFA ha depositato il verbale non oscurato del 30 ottobre 2025, ma ha continuato a contestare l'accesso al dato OSmed, sostenendo che esso fosse già conosciuto dalla ricorrente per la partecipazione a precedenti procedimenti di payback. La ricorrente ha dedotto l'esigenza di conoscere il dato poiché contestava proprio il suo utilizzo da parte dell'AIFA e ne aveva bisogno per la migliore tutela delle proprie ragioni nel giudizio relativo alla procedura di rinegoziazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza ex art. 116 c.p.a., annullando il diniego ostensivo e dichiarando il diritto della ricorrente all'ostensione della documentazione oggetto dell'istanza, compreso il dato OSmed utilizzato da AIFA. Il Collegio ha ritenuto fondata la richiesta perché la ricorrente contestava l'utilizzo di quel dato e, quindi, aveva un interesse concreto e attuale a conoscerlo ai fini della difesa in giudizio. Ha inoltre richiamato l'art. 22, commi 2 e 3, della l. 241/1990, secondo cui l'accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza, con tendenziale massima ostensione dei documenti. Le limitazioni all'accesso, in quanto derogatorie rispetto a tale principio, devono essere interpretate restrittivamente. In particolare, l'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, l. 241/1990 prevale anche sull'eventuale interesse alla riservatezza dei terzi quando la documentazione è necessaria o funzionale alla tutela della posizione giuridica dell'istante. AIFA è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. È stato assegnato all'amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per consentire l'ostensione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116 secondo comma c.p.a.

    La disposizione è utilizzata per proporre davanti al giudice amministrativo la domanda relativa all'accesso a seguito del diniego o dell'ostensione parziale dell'amministrazione.

  • art. 22, comma 2, l. 241/1990

    definisce l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza

    L'accesso documentale è qualificato come principio generale dell'attività amministrativa, funzionale alla partecipazione, all'imparzialità e alla trasparenza.

  • art. 22, comma 3, l. 241/1990

    introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi

    La regola è quella della massima ostensione, fatte salve le limitazioni giustificate dal contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela.

  • art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. 241/1990

    limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela

    Le limitazioni all'accesso hanno natura derogatoria rispetto al principio generale di ostensione e sono soggette a interpretazione restrittiva.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    con riferimento all’accesso cd. “defensionale”

    L'accesso difensivo prevale anche sull'eventuale interesse alla riservatezza di terzi quando la documentazione richiesta è funzionale alla tutela della situazione soggettiva dell'istante.

Massime di principio

  • L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, diretto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza; ne consegue che le limitazioni all'ostensione, in quanto derogatorie, devono essere interpretate restrittivamente.
  • Sussiste un interesse concreto e attuale all'accesso difensivo quando il richiedente contesta in giudizio l'utilizzazione, da parte dell'amministrazione, di uno specifico dato o documento e necessita di conoscerne il contenuto per tutelare efficacemente la propria posizione.
  • La circostanza che il richiedente abbia già partecipato ad altri procedimenti nei quali il medesimo dato potrebbe essere stato utilizzato non esclude il diritto di accesso se l'amministrazione lo ha impiegato nel procedimento controverso e il richiedente ne contesta specificamente l'utilizzazione.
  • L'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 prevale sull'interesse alla riservatezza di terzi quando la documentazione richiesta risulta funzionale alla migliore tutela delle ragioni dell'istante nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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