Sentenza n. 109/2026 - Bari, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di Trani – sez. Lavoro, pubblicata il 28.09.2022, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, sez. Lavoro, n. 1615/2022, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, sez. Lavoro, n. 1615/2022, che aveva riconosciuto alla beneficiaria il diritto ai benefici previsti dalla legge n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese processuali liquidate in euro 6.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza era stata notificata all'Avvocatura distrettuale dello Stato, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Nonostante la successiva notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, il capo relativo alle spese processuali era rimasto ineseguito. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero della Salute, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., in quanto il giudicato da eseguire proveniva dal giudice ordinario ed era passato in giudicato. La sentenza non era autoesecutiva, poiché la sua piena attuazione richiedeva un'attività collaborativa dell'amministrazione, ed era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero della Salute è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato, limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari. Il TAR non ha nominato allo stato un commissario ad acta, ritenendo opportuno consentire all'amministrazione il tempo necessario a provvedere, anche considerando il trasferimento alla Regione Puglia delle competenze in materia di indennizzi ex lege n. 210/1992. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e recupero del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede un ulteriore termine di 120 giorni per consentire alle pubbliche amministrazioni di adempiere alle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti esecutivi; nel caso concreto tale termine era decorso.
d.P.C.M. 13 novembre 2000
È richiamato quale atto di trasferimento alla Regione Puglia delle competenze in materia di indennizzi ex lege n. 210/1992, circostanza considerata ai fini della mancata nomina immediata del commissario ad acta.
legge n. 210/1992
Costituisce la disciplina sostanziale dei benefici riconosciuti alla beneficiaria dalla sentenza del giudice ordinario; il presente giudizio riguarda esclusivamente l'esecuzione del capo relativo alle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, anche quando il giudicato contiene statuizioni di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme.
- Quando l'attuazione del giudicato richiede un'attività collaborativa o provvedimentale dell'amministrazione e non consiste in un pagamento automaticamente eseguibile, la sentenza del giudice ordinario non è autoesecutiva e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Prima di ordinare l'esecuzione coattiva di un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere decorso l'ulteriore termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
- La mancata nomina immediata del commissario ad acta è legittima quando il giudice ritiene opportuno concedere all'amministrazione un termine per adempiere, in particolare in presenza di un mutamento delle competenze amministrative rilevanti per l'esecuzione del giudicato.
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