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Sentenza

Sentenza n. 14948/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione Dirigenziale n. prot. Ca134460/2023 del 11.07.2023 numero repertorio CA/2942/2023 del 11.07.2023 di Roma Capitale Municipio I di chiusura ex. ordinanza sindacale n. 258/2015 e ss mm ii. dell'attività di vicinato e ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi per il locale sito in Roma Via del Corso 33 notificata in data 14.07.2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Deltagamma S.r.l. il 25/10/2023: del diniego di Riesame a seguito dell'Ordinanza TAR Lazio 05450/23 del 05.09.2023 diniego del 07.09.2023 Protocollo CA 163057 Municipio I – mai notificato relativo all'annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. prot. Ca134460/2023 del 11.07.2023 numero repertorio CA/2942/2023 Del 11.07.2023 di Roma Capitale Municipio I di chiusura ex. ordinanza sindacale n. 258/2015 e ss mm ii. dell'attività di vicinato e ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi per il locale sito in Roma Via del Corso 33 notificata in data 14.07.2023.

Giustizia amministrativa202310191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Chiusura per cinque giorni dell’esercizio commerciale e ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi per occupazione abusiva di suolo pubblico, nonché successivo diniego di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009, la chiusura dell’attività per cinque giorni e il ripristino dello stato dei luoghi, dopo l’accertamento dell’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante un cestino a forma di cono gelato, privo di autorizzazione, collocato davanti al locale sito nel centro storico di Roma, ricadente nel perimetro del sito Unesco. La ricorrente ha dedotto: l’errata applicazione dell’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009 e dell’art. 20 d.lgs. n. 285/1992, sostenendo che il potere di chiusura fosse discrezionale e subordinato a specifiche ragioni di sicurezza pubblica; l’omessa ponderazione degli interessi, in considerazione delle minime dimensioni del manufatto, della sua immediata rimozione e della funzione di contenitore per rifiuti; l’inapplicabilità della disciplina sulle occupazioni abusive effettuate per fini commerciali, trattandosi di un cestino destinato alla pulizia dell’area e non all’attività commerciale; l’assenza di istruttoria e la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e del termine di conclusione del procedimento, essendo trascorsi circa nove mesi dall’accertamento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il diniego di riesame adottato dal Comune dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto una nuova determinazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile l’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009, in combinato disposto con l’art. 20 d.lgs. n. 285/1992 e con l’ordinanza sindacale n. 258/2012, poiché era stata accertata un’occupazione abusiva di suolo pubblico, effettuata a servizio di un’attività commerciale, in una strada urbana ricadente nel perimetro del sito Unesco. Secondo il Collegio, l’ordinanza sindacale ha legittimamente esercitato in via generale la discrezionalità attribuita dalla legge, stabilendo che, in quelle specifiche zone storiche, all’accertamento dell’occupazione abusiva conseguisse anche la chiusura dell’esercizio commerciale. Per effetto di tale disciplina generale, nella fattispecie concreta l’applicazione della chiusura costituiva atto dovuto quanto all’an, senza necessità di una distinta valutazione caso per caso sulla sicurezza pubblica o sulla funzione del manufatto. Il TAR ha inoltre rilevato che la sanzione era stata applicata nella misura minima di cinque giorni e che il ripristino era imposto dall’art. 20, comma 5, d.lgs. n. 285/1992. Le censure relative alla mancata ponderazione degli interessi, alla sproporzione, all’erroneità dei presupposti e al difetto di istruttoria sono state quindi ritenute infondate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 16, l. 15 luglio 2009, n. 94

    fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico [...] il sindaco, per le strade urbane [...] possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio [...] comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni

    La disposizione consente di ordinare il ripristino e, in caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio. Nell’ambito territoriale disciplinato dall’ordinanza sindacale n. 258/2012, l’esercizio della facoltà di chiusura è stato previamente conformato in senso generale, rendendo la sanzione dovuta al ricorrere dell’occupazione abusiva.

  • art. 20, commi 4 e 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    chiunque occupa abusivamente il suolo stradale [...] è soggetto alla sanzione amministrativa [...] tale violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo [...] di rimuovere le opere abusive a proprie spese

    L’occupazione abusiva di suolo stradale comporta sia la sanzione pecuniaria sia l’obbligo accessorio di rimozione delle opere abusive.

  • ordinanza sindacale Roma Capitale n. 258 del 27 novembre 2012

    i dirigenti dei competenti uffici dell’amministrazione [...] devono applicare le norme previste dalle disposizioni sopra riportate

    Per le occupazioni totalmente abusive effettuate per fini commerciali nelle strade urbane comprese nel perimetro del sito Unesco, l’ordinanza stabilisce l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009 e dall’art. 20 d.lgs. n. 285/1992.

  • art. 41 Cost.

    La tutela costituzionale dell’iniziativa economica [...] incontra il limite dell’utilità sociale

    La libertà di iniziativa economica non impedisce l’applicazione di una sanzione temporanea di chiusura per la violazione delle regole sull’uso del territorio cittadino.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le censure relative alla partecipazione procedimentale e al contraddittorio sono state respinte unitamente alle altre doglianze; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento, poiché l’amministrazione ha applicato la disciplina sanzionatoria ritenuta pertinente al fatto accertato.

Massime di principio

  • L’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009 attribuisce al sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico effettuata per fini di commercio; la sussistenza di specifiche ragioni di sicurezza pubblica è necessaria soltanto quando il potere è esercitato al di fuori degli ambiti territoriali specificamente individuati dalla disciplina comunale.
  • Il sindaco può conformare preventivamente, mediante un atto generale adeguatamente motivato, l’esercizio del potere discrezionale di chiusura previsto dall’art. 3, comma 16, l. n. 94/2009, stabilendo che nelle determinate zone storiche della città l’accertamento dell’occupazione abusiva comporti anche la chiusura dell’attività commerciale.
  • Quando un’occupazione abusiva di suolo pubblico a fini commerciali è accertata in una zona ricompresa nell’ambito di applicazione di un atto generale comunale che impone la chiusura dell’esercizio, l’amministrazione è tenuta ad applicare la sanzione quanto all’an, senza dover rinnovare una distinta valutazione discrezionale nel singolo caso.
  • L’obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi costituisce conseguenza della violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 285/1992; la successiva rimozione spontanea dell’occupazione non elimina necessariamente l’illegittimità già accertata né impedisce l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura, se prevista dalla disciplina applicabile.
  • La chiusura dell’esercizio per il periodo minimo di cinque giorni è ritenuta proporzionata quando è applicata nell’ambito della disciplina generale adottata per tutelare la fruizione del territorio e il decoro delle zone storiche, anche se l’occupazione concreta presenta dimensioni ridotte.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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