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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 3314 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Risposta ad interpello - Atto consultivo non ricorribile - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità. L'esame dell'interpello è stato qualificato come attività consultiva dell'Amministrazione finanziaria; il relativo parere non costituisce un atto impositivo né è idoneo, da solo, a fondare una pretesa tributaria. Di conseguenza, la risposta all'interpello non è autonomamente impugnabile nel processo tributario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la risposta resa dall'Amministrazione finanziaria a un interpello relativo alla ricorrenza delle esimenti previste dall'art. 167 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), ritenendo evidentemente che il parere fosse lesivo o comunque idoneo a incidere sulla propria posizione tributaria. La questione riguardava la possibilità di ricorrere autonomamente contro tale risposta.

Norme richiamate

  • Art. 167 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La norma disciplina la materia cui si riferiva l'interpello, comprese le esimenti rilevanti nel regime delle società estere controllate. Il parere dell'Amministrazione sulla ricorrenza di tali esimenti, reso in sede consultiva, non determina di per sé una pretesa tributaria.

  • Art. 168 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    È indicato quale riferimento normativo della decisione in materia di interpello. La pronuncia interpreta il procedimento di interpello come avente natura consultiva e la relativa risposta come atto non autonomamente ricorribile.

Massime di principio

  • La risposta a un interpello, in quanto parere consultivo, non è normalmente impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario se non contiene una concreta e attuale pretesa fiscale.
  • L'impugnazione deve essere proposta contro un successivo atto impositivo o altro atto espressamente lesivo previsto dalla legge, contestando in quella sede anche l'eventuale interpretazione già espressa dall'Amministrazione nell'interpello.
  • Un parere amministrativo che si limiti a chiarire l'applicazione di una norma non equivale a un accertamento, a una liquidazione o a una sanzione e non produce, da solo, un obbligo tributario immediatamente esigibile.
  • La tutela giudiziaria richiede normalmente una lesione concreta e attuale: in assenza di una pretesa tributaria effettiva, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

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