Cassazione Civile, Ordinanza n. 34659/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto emesso dal Tribunale di Roma, ma il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il rimedio non fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 136 c.p.c., deducendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate SICID non dimostrassero una comunicazione conforme alle forme di legge; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice non avesse considerato l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l'onere di provare la data di effettiva conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto l'inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha comunque aggiunto che il ricorso non superava neppure il controllo ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la questione di diritto era stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetto ad opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dal rito sommario, con termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Pertanto, anche a prescindere dalle doglianze sulla comunicazione, l'opposizione risultava comunque tardiva ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la natura pubblica del ricorrente e per la mancata costituzione dell'intimato; escluso anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Individua l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso nel patrocinio a spese dello Stato; il rimedio è esperibile contro il decreto comunicato alle parti, compreso il Pubblico Ministero.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la sua comunicazione alle parti interessate.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono assoggettate al rito sommario; ciò consente di ricondurre il provvedimento impugnato alla disciplina delle impugnazioni proprie del rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
È richiamato per assimilare il decreto/opposizione al regime dell'ordinanza del giudice monocratico appellabile nel rito sommario, con termine breve dalla comunicazione o notificazione.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, resta applicabile il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione, anche per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso non supera il filtro di inammissibilità quando la questione di diritto è stata decisa in conformità all'interpretazione della Corte di cassazione.
art. 136 c.p.c.
È evocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione, ma la Corte non accoglie la doglianza.
art. 2697 c.c.
È evocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine alla comunicazione/conoscibilità dell'atto, ma la Corte reputa la censura infondata nel contesto della declaratoria di tardività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessaria una sommaria esposizione dei fatti di causa, che consenta di comprendere chiaramente la vicenda sostanziale e processuale; la mancanza di tale esposizione comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il filtro di cui all'art. 360-bis n. 1 c.p.c. opera quando la decisione impugnata è conforme all'interpretazione già consolidata della Corte di cassazione.
- La sola contestazione della ritualità della comunicazione non esclude la tardività dell'opposizione se, in base al regime applicabile, il rimedio risulta comunque proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
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