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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01609/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società privata aveva domandato alla Corte d'appello l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata del giudizio civile di appello presupposto. La domanda era stata dichiarata inammissibile dal giudice di merito perché la parte non aveva presentato l'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., rimedio preventivo ritenuto necessario. La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva confermato l'inammissibilità. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 1-ter legge n. 89/2001, sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 142/2023, l'omesso esperimento del rimedio preventivo non dovrebbe comportare automaticamente l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, ma incidere semmai sul quantum; ha inoltre affermato che nel caso concreto non vi sarebbero stati i presupposti per il rimedio preventivo e che la sua condotta era comunque collaborativa, senza incidenza decisiva sulla durata eccessiva del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la pronuncia costituzionale richiamata dalla ricorrente riguardava un rimedio preventivo diverso e non decisivo per il caso concreto. Ha invece ribadito che, per i rimedi preventivi qualificati come modelli procedimentali alternativi e dotati di reale valenza acceleratoria, l'omesso esperimento legittima la sanzione dell'inammissibilità della domanda di equa riparazione. La Corte ha altresì confermato che l'istanza della parte costituisce solo una manifestazione di disponibilità a un modulo decisorio accelerato, rimesso poi alla valutazione discrezionale del giudice. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi in materia di equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione di norma di legge

    è il vizio dedotto per censurare in cassazione l'errore di diritto del decreto impugnato.

  • art. 1-ter legge n. 89/2001

    la disposizione disciplina rimedi preventivi nel processo presupposto; il loro mancato esperimento, quando si tratti di modelli procedimentali alternativi effettivamente acceleratori, è presupposto rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 1, legge n. 89/2001

    nella lettura accolta dalla Corte, prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di mancato esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla legge, con reazione ritenuta ragionevole e proporzionata.

  • art. 5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89

    regola il procedimento di opposizione al decreto in materia di equa riparazione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    il suo mancato esperimento nel giudizio presupposto è stato posto a base dell'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso, nel caso di ricorso per equa riparazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rimedi preventivi previsti dalla legge Pinto che integrano modelli procedimentali alternativi e realmente acceleratori del processo, la parte ha l'onere di attivarli tempestivamente; il loro mancato esperimento può comportare l'inammissibilità della domanda di equa riparazione.
  • La richiesta della parte di adottare un rito o un modulo decisorio accelerato non equivale a rinuncia implicita all'istruttoria, poiché l'effettiva adozione del modello alternativo dipende dalla valutazione discrezionale del giudice sulla completezza dell'istruttoria e del contraddittorio.
  • L'evocazione di una sentenza costituzionale relativa a un rimedio preventivo diverso non consente di estendere automaticamente il relativo principio ad altri rimedi previsti dalla legge, se la loro struttura e funzione processuale non coincidono.
  • Quando il legislatore collega all'omissione di un onere collaborativo della parte una sanzione di inammissibilità, tale reazione è compatibile con la finalità di sollecitare la parte all'uso diligente degli strumenti processuali predisposti per prevenire l'eccessiva durata del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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