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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36601/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto ingiunto ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo di euro 10.546,10 ottenuto da una banca per il mancato pagamento di un finanziamento. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, nelle more, il credito era stato ceduto a un’altra società mediante cessione di ramo d’azienda, con successione a titolo particolare nel diritto controverso; la sentenza d’appello era stata pronunciata solo nei confronti della cessionaria, con sostanziale estromissione implicita della cedente. Il ricorso era stato invece notificato esclusivamente alla cedente, soggetto ormai non più titolare del credito e non più legittimato passivamente in cassazione; la cessionaria, unica legittimata passiva, non era stata evocata nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo e assorbente il difetto di legittimazione passiva in cassazione, perché il ricorso era stato proposto solo contro la società cedente, mentre la sentenza impugnata era stata resa nei confronti della sola cessionaria del credito, che doveva essere l’unica parte da evocare. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    disciplina l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, che costituisce il rimedio esperito dal debitore ingiunto nel caso concreto.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    indicato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la legittimazione passiva in impugnazione spetta al soggetto che sia effettivamente parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, ossia all’avente causa quando la decisione sia resa solo nei suoi confronti.
  • Se la sentenza di merito è pronunciata esclusivamente nei confronti del successore a titolo particolare e il dante causa risulta implicitamente estromesso, l’impugnazione proposta solo contro il dante causa è inammissibile per mancata evocazione dell’unica parte legittimata passiva.
  • La mera menzione del dante causa nell’atto di ricorso non vale a superare l’inammissibilità se non viene specificamente censurata la statuizione, anche implicita, di estromissione dal giudizio di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte provvede sulle spese secondo il principio di soccombenza e dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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