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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15726/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione derivante da una sentenza di condanna irrevocabile. Denunciano violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che i giudici hanno adottato acriticamente le conclusioni del consulente del P.M. secondo cui l'opera insistrebbe nella fascia dei 150 metri dai Regi Lagni e quindi in area soggetta a vincolo paesaggistico, con conseguente illegittimità della concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85. I ricorrenti hanno inoltre eccepito che esisteva una relazione tecnica difensiva (geometra Manzo) che dimostrerebbe la non appartenenza dell'opera alla fascia di rispetto, e che la Corte non avrebbe considerato che l'eventuale annullamento in autotutela della sanatoria era ormai precluso per decorso dei termini (art. 21-nonies L. 241/90).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la relazione tecnica invocata dai ricorrenti fosse documentazione nuova, redatta dopo l'adozione dell'ordinanza impugnata (ordinanza 9.1.2026; relazione 29.1.2026), e quindi non proponibile in questa sede, con la conseguenza che la censura in fatto costituisce motivo nuovo e di merito non esaminabile in cassazione. Ha inoltre escluso la rilevanza della questione dell'annullamento in autotutela (termine perentorio) rispetto al giudizio di esecuzione, poiché il parere del funzionario comunale era stato valorizzato esclusivamente come conferma tecnica dell'illegittimità della sanatoria. La Corte ha richiamato principi di diritto: la sanatoria ex art. 13 L. 47/85 (oggi art. 36 DPR 380/01) richiede la "doppia conformità" (conformità agli strumenti urbanistici al momento della realizzazione e al momento del rilascio) e non ha efficacia sanante per opere realizzate in area vincolata in assenza del nulla osta paesaggistico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e obbligati, considerate le circostanze, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 13 L. 47/1985

    La concessione in sanatoria richiede la "doppia conformità"; non è efficace per opere in area paesaggisticamente vincolata in assenza del nulla osta paesaggistico

  • art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norma di coordinamento che oggi disciplina la sanatoria; conferma il principio che la sanatoria non supera il profilo paesaggistico se manca l'autorizzazione paesaggistica

  • artt. 36 e 45 D.P.R. 380/2001

    Richiesta della conformità urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda per la regolarizzazione (cd. "doppia conformità")

  • art. 21-nonies L. 241/1990

    Disposizione richiamata dai ricorrenti in tema di termini per l'annullamento in autotutela; la Corte ha ritenuto la questione estranea al giudizio di esecuzione e quindi irrilevante ai fini della decisione qui impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistesse motivo per escludere il beneficio mitigato ma ha comunque disposto il contributo equitativo alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Documenti e perizie prodotti dopo l'adozione del provvedimento impugnato costituiscono fatto nuovo e non sono utilizzabili in sede di legittimità; tali assunti devono essere dedotti e valutati in sede di merito o in sede in cui l'istruttoria sia ancora possibile
  • La sanatoria edilizia richiede la "doppia conformità": l'opera deve essere conforme sia alla normativa vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento del rilascio della sanatoria
  • Per le opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico la sanatoria non è efficace in assenza del nulla osta paesaggistico: l'assenza di autorizzazione paesaggistica non può essere sanata retroattivamente dalla sola concessione in sanatoria
  • Questioni di fatto e valutazioni tecniche (es.: determinazione della distanza da corsi d'acqua o fascia di rispetto) sono tipicamente questioni di merito non sindacabili in cassazione, salvo vizio di diritto o carenza assoluta di motivazione
  • Il riferimento, da parte del giudice, a pareri tecnici (anche comunali) può legittimamente integrare la motivazione quando serva a confermare la valutazione della illegittimità della concessione; la presunta impossibilità dell'ente di procedere in autotutela è questione autonoma e non sempre rilevante nel giudizio di esecuzione
  • In caso di inammissibilità del ricorso possono essere disposte sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (spese di procedimento e contributi alla Cassa delle Ammende) quando previsto dalla normativa e valutata l'assenza di evidente colpa grave

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