Cassazione Penale, Ordinanza n. 06901/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva accolto il concordato ex art. 599-bis c.p.p. rideterminando la pena e confermando il resto della pronuncia di primo grado, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena confermando nel resto la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto in cassazione riguardava un preteso vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., cioè alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra concordato e decisione del giudice; restano invece precluse le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto non risultava dedotta né ravvisabile alcuna illegalità della pena.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra proposta concordata e decisione del giudice
art. 133 c.p.
richiamato come parametro della doglianza sulla motivazione della pena, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nei limiti prospettati
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, secondo il principio richiamato
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
precedente richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla valida formazione del consenso della parte, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili, in sede di legittimità contro la decisione ex art. 599-bis c.p.p., le censure relative a motivi rinunciati o alla mancata verifica di condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo ipotesi specifiche previste dalla legge.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili quando non prospettino una vera illegalità della sanzione, ossia una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio di concordato in appello, il controllo di legittimità non si estende al merito della quantificazione della pena se questa resta nei limiti legali e corrisponde all'accordo recepito dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06880/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06881/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06882/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06883/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06884/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06885/2026 del 20/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →