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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25305/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un'azione per l'accertamento dell'esatto confine tra due fondi contigui, per l'apposizione dei termini, per il rilascio della porzione asseritamente occupata dai convenuti, per la demolizione delle opere ritenute realizzate in violazione delle distanze dal confine e per il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva ritenuto coincidente il confine effettivo con quello esistente in loco e aveva rigettato le ulteriori domande; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., in relazione anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, assumendosi la nullità della decisione d'appello per la partecipazione alla deliberazione di un giudice ausiliario, estensore materiale della sentenza; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e apparenza della motivazione, per avere la Corte d'appello recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza considerare le critiche del consulente di parte. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 ha sì dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina dei giudici ausiliari nella parte indicata, ma ha anche ribadito la legittimità dei collegi di appello nei quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario; nella specie la decisione impugnata proveniva da un collegio composto con un solo giudice ausiliario. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale non aveva recepito apoditticamente la CTU, ma aveva valorizzato una consulenza integrativa svolta dopo le contestazioni del tecnico di parte, confermando che la linea di confine catastale coincideva con la recinzione esistente e che non risultava violata la distanza minima dal confine. Il ricorso mirava in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione per la parte controricorrente assistita da difensore antistatario; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita composizione irregolare del collegio.

  • art. 161 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla nullità della sentenza d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare una motivazione ritenuta apparente; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che il giudice di merito aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017

    Richiamato dalla Corte costituzionale come termine per il completamento del riordino della magistratura onoraria, nel quadro della disciplina degli ausiliari di appello.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura di nullità della sentenza per partecipazione del giudice ausiliario quando il collegio di appello sia composto nel limite ritenuto costituzionalmente tollerabile, cioè con non più di un ausiliario.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle risultanze tecniche e probatorie, se il giudice d'appello ha motivato in modo non apparente le ragioni della propria adesione alla CTU.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice di merito, anche tramite richiamo alla consulenza tecnica, dia conto degli accertamenti essenziali e delle ragioni della decisione, non essendo tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
  • Nel giudizio di regolamento di confini, la domanda presuppone un'incertezza sulla linea divisoria: se la consulenza accerta la coincidenza tra confine catastale e confine in loco, viene meno il presupposto stesso dell'azione.
  • La mera divergenza tra mappa catastale aggiornata e tipo di frazionamento non implica automaticamente uno sconfinamento o una violazione delle distanze, se non è dimostrata anche la difformità tra il confine segnato in mappa e quello esistente sul posto.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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