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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2027/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ammissione al passivo del credito vantato da Tommaso Fanara nei confronti di beni confiscati ad Antonino Maranzano. Il ricorrente sosteneva di non essere a conoscenza della definitività della confisca e di aver rispettato il termine indicato dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati (termine del 17/05/2022). Contestava l'applicazione del termine decadenziale previsto dalla legge (decorrenza dalla pronuncia definitiva di confisca) e rilevava la rilevanza del termine previsto dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n.159/2011.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il termine decadenziale per l'ammissione al passivo decorre dalla definitività della confisca (data 7/01/2021) e che l'applicazione del termine è subordinata alla effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione o del provvedimento definitivo. Nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente ritenuto la conoscenza del procedimento da parte del ricorrente sulla base della sua partecipazione, nella forma di controproposta a una proposta transattiva nel corso del procedimento. L'avviso dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati è stato ritenuto "ordinatorio" e non idoneo a sospendere o estendere il termine decadenziale. Non essendo provata l'ignoranza del procedimento o una causa non imputabile al ricorrente che impedisse il rispetto del termine, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia)

    art. 52 e ss.; art. 58, comma 2

    Le disposizioni del d.lgs. n.159/2011 disciplinano i crediti e le comunicazioni nei procedimenti relativi a beni confiscati; l'art. 58, comma 2, invocato dal ricorrente, non è stato ritenuto idoneo a modificare la decorrenza del termine decadenziale stabilito dalla legge speciale successiva.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, comma 206; art. 1, comma 199 (nel testo è anche citato comma 299)

    L'art. 1, comma 206 prevede una comunicazione dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati; tuttavia la Corte ha ritenuto che il termine decadenziale per l'ammissione al passivo decorra "indipendentemente" da tale comunicazione e dalla sua pubblicità. Il termine di decadenza (sei mesi, indicato nel provvedimento e nella giurisprudenza) decorre dalla definitività della confisca e non viene esteso dall'avviso dell'Agenzia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (determinata equitativamente in €3.000) a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 39608 del 22/02/2018 (Cass.)

    La pronuncia delle Sezioni Unite è richiamata per il principio secondo cui il termine decadenziale decorre indipendentemente dalla comunicazione dell'Agenzia e che l'applicazione del termine è subordinata alla effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione o del provvedimento definitivo; è parimenti prevista la possibilità per il creditore di ottenere la restituzione in termine se prova di non aver potuto osservarlo per causa a lui non imputabile.

Massime di principio

  • Il termine per richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi a beni confiscati decorre dalla definitività della confisca (data della pronuncia definitiva, es. Cassazione) e opera indipendentemente dalla comunicazione dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati.
  • L'applicazione del termine decadenziale richiede l'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione o del provvedimento definitivo; la conoscenza può essere desunta da atti o comportamenti del creditore nel corso del procedimento (es. partecipazione a trattative o presentazione di controproposte).
  • Se il creditore prova di non aver potuto rispettare il termine per cause non imputabili alla sua volontà, può ottenere la restituzione nel termine; l'onere probatorio grava sul creditore.
  • Gli avvisi pubblicati dall'Agenzia sono generalmente "ordinatori" e non estendono né sospendono il termine di decadenza stabilito dalla legge; non fanno salvo i termini previsti dalla normativa primaria.
  • La mancata osservanza del termine decadenziale comporta l'inammissibilità della domanda e l'imposizione di oneri a carico del ricorrente (spese e sanzioni), salvo che venga dimostrata una giustificazione valida e non imputabile.

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