Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 09/08/2018 n. 20700 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da C.P.G. contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che aveva respinto la domanda di nullità o inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita di un appartamento venduto da M.F.L. alla minore P.L. L’inammissibilità deriva principalmente dalla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per la mancata riproduzione o puntuale localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, nonché dalla formulazione di doglianze sulla motivazione non conformi all’attuale art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in Euro 2.800,00 oltre accessori, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Inammissibilità del ricorso per cassazione in una controversia relativa alla compravendita immobiliare e all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Inammissibilità del ricorso relativo alla compravendita immobiliare

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto da C.P.G. contro la sentenza del 5 maggio 2016 della Corte d’Appello di Lecce, confermativa della sentenza del Tribunale di Lecce n. 308/2010. La controversia riguardava la richiesta di accertare la nullità o dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della compravendita stipulata con atto del notaio C. il 3 novembre 2003, avente a oggetto un appartamento venduto da M.F.L. alla minore P.L., rappresentata dai genitori esercenti la potestà.

Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi. M.F.L. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Regolarità della notificazione del controricorso

In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la notificazione non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest’ultimo deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio, completandolo entro un termine non superiore alla metà dei termini previsti dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

Nel caso concreto, pur non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione del controricorso effettuata tramite posta, risulta che la consegna all’ufficiale giudiziario della Corte d’Appello di Lecce era avvenuta il 9 settembre 2016. M.F.L. aveva poi provveduto a rinotificare il controricorso tramite PEC il 26 settembre 2016. Tale riattivazione è stata ritenuta tempestiva e idonea a conservare gli effetti della notificazione originaria.

Motivi dedotti dal ricorrente

Con il primo motivo, C.P.G. ha denunciato:

  • la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;
  • l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Con il secondo motivo ha denunciato:

  • la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;
  • l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Il ricorrente fondava le proprie censure su numerosi atti e documenti del giudizio di merito, tra cui l’atto di citazione, l’atto di vendita del 3 novembre 2003, il certificato della Conservatoria dei registri immobiliari, gli interrogatori delle parti, le deposizioni testimoniali e l’atto di citazione in appello. Tali documenti erano tuttavia soltanto richiamati, senza che il ricorso ne riproducesse adeguatamente, per le parti rilevanti, il contenuto o indicasse con precisione la sede processuale nella quale erano stati prodotti.

La Corte ribadisce che il ricorrente deve:

  • riprodurre nel ricorso le parti degli atti e dei documenti rilevanti;
  • indicare puntualmente dove tali atti siano stati prodotti nel giudizio di merito;
  • individuare la sequenza processuale attraverso la quale la documentazione è pervenuta alla Corte di cassazione;
  • precisare l’esatta collocazione degli atti nel fascicolo d’ufficio o nel fascicolo di parte acquisito o prodotto nel giudizio di legittimità.

La mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 4220/2012, Cass. n. 6937/2010, Cass. n. 15808/2008, Cass. n. 12239/2007, Cass. n. 19157/2012 e Cass., Sezioni Unite, n. 7701/2016.

Per effetto di tale carenza, le censure non risultano sufficientemente chiare e intellegibili e la Corte non è posta nella condizione di verificare il loro fondamento sulla base del solo contenuto del ricorso. Affermazioni meramente apodittiche, non accompagnate dalla necessaria dimostrazione, non sono sufficienti.

Limiti del sindacato sulla motivazione

La Corte rileva inoltre che entrambi i motivi prospettano vizi di motivazione oltre i limiti consentiti dalla formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis.

Dopo la modifica normativa, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto deve essere inteso come specifico fatto storico e non come valutazione complessiva della motivazione o degli elementi probatori.

Non sono quindi deducibili, nei termini prospettati dal ricorrente:

  • l’insufficienza della motivazione;
  • la contraddittorietà della motivazione;
  • l’omessa motivazione in senso generico;
  • l’omesso o erroneo esame di singoli elementi di prova documentale o testimoniale.

La Corte richiama Cass., Sezioni Unite, n. 8053/2014 e Cass. n. 19312/2016.

Divieto di rivalutazione del merito

Secondo la Corte, le doglianze non individuano effettivi vizi della sentenza rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma si risolvono nella contestazione del valore e del significato attribuiti dai giudici di merito agli elementi probatori.

Il ricorrente pretende, in sostanza, una diversa lettura delle prove documentali e testimoniali e un nuovo apprezzamento dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Tale operazione è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito nel quale le parti possano chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto.

La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 20322/2005, Cass. n. 8932/2006 e Cass. n. 5443/2006.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.P.G., in quanto soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente M.F.L.

Le spese sono liquidate in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Non viene adottata alcuna pronuncia sulle spese nei confronti degli altri intimati, poiché essi non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

La decisione è stata adottata a Roma il 22 febbraio 2018 e depositata in cancelleria il 9 agosto 2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.