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Ordinanza

Ordinanza n. 256/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno n. 1037/2021, pubblicata in data 23/04/21, con la quale sono stati accolti il ricorso n.1659/20; i motivi aggiunti al ricorso reg. n. 1659/20; gli ulteriori motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 1659/20 e il ricorso incidentale r.g. n. 663/20;

Giustizia amministrativa202400585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di liquidazione del compenso presentata dal Commissario ad acta nell'ambito dell'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1037/2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1037/2021, il Commissario ad acta ha riferito che le parti avevano raggiunto un accordo per definire la controversia mediante il pagamento dilazionato del dovuto in due tranche: una prima tranche di euro 7.200,00, già corrisposta il 25 novembre 2025, e il residuo di euro 22.945,16, oltre a due ritenute d'acconto di euro 460,00 e 115,00, da versare entro il 30 marzo 2026. Dopo il deposito della relazione, il Commissario ha chiesto la liquidazione del proprio compenso.

La decisione

Il TAR ha respinto allo stato l'istanza di liquidazione del compenso del Commissario ad acta. Il Collegio ha ritenuto che, poiché la procedura di pagamento è ancora in itinere e il termine per il versamento del residuo non è ancora scaduto, il compito del Commissario non possa considerarsi esaurito. La liquidazione di ogni compenso deve quindi essere differita all'esito della completa esecuzione del giudicato. È stata ordinata alla Segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del Commissario ad acta non può essere liquidato finché l'attività commissariale non sia integralmente esaurita e il giudicato non sia stato completamente eseguito.
  • Quando l'esecuzione del giudicato è ancora in corso in ragione di un pagamento dilazionato concordato tra le parti, la liquidazione del compenso del Commissario ad acta deve essere differita sino al completamento dei pagamenti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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