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Sentenza

Sentenza del 15/06/2020 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Biella

Disponibilità produttive di reddito collocate in paesi della Black List - Onere della prova a carico del contribuente integrata con controlli dall'Ufficio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero a tassazione di redditi derivanti da attività produttive collocate in Paesi a fiscalità privilegiata e l’applicazione delle relative sanzioni. Il contribuente sosteneva, in sostanza, di poter beneficiare delle agevolazioni della Voluntary Disclosure; la questione decisiva era se avesse assolto l’onere di provare i presupposti del beneficio e di consentire all’Ufficio una verifica diretta, anche tramite il modello waiver previsto dall’art. 5-quinquies, comma 5, del D.L. 167/1990. La circostanza che i beni sottoposti a controllo fossero situati in un Paese diverso da quello Black List in cui erano prodotte le attività reddituali non escludeva tale onere.

La decisione

La decisione riconosce che l’onere probatorio grava sul contribuente, il quale deve documentare il diritto alle agevolazioni e rendere possibile la verifica diretta dell’Amministrazione presso l’ente estero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, l’Ufficio può determinare presuntivamente l’imponibile, recuperare le imposte e applicare le sanzioni. Il testo fornito non indica gli importi, le date, il contenuto puntuale dei motivi d’impugnazione né l’esito processuale formale (ad esempio accoglimento o rigetto del ricorso e statuizione sulle spese); non consente quindi di identificare con certezza il vincitore processuale.

Norme richiamate

  • Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Collaborazione volontaria)

    La procedura di Voluntary Disclosure consente la regolarizzazione dei redditi e delle attività non dichiarati, ma il contribuente deve dimostrare di possedere i requisiti per le agevolazioni e cooperare alle verifiche dell’Amministrazione.

  • Art. 5-quinquies, comma 5, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167

    Il contribuente deve fornire il modello waiver che autorizza l’Ufficio a svolgere verifiche presso l’ente estero. La collocazione dei beni in un Paese diverso da quello Black List in cui sono state prodotte le attività reddituali non elimina l’obbligo di consentire tale controllo.

Massime di principio

  • Chi chiede le agevolazioni previste dalla Voluntary Disclosure deve provare i fatti che ne costituiscono il presupposto e collaborare in modo da rendere concretamente verificabili le informazioni fornite.
  • Il waiver e la possibilità di verifica diretta presso l’ente estero possono essere determinanti: in loro assenza, l’Amministrazione può ricorrere a una ricostruzione presuntiva dell’imponibile e procedere al recupero fiscale e all’applicazione delle sanzioni.
  • La diversa localizzazione geografica dei beni controllati e del Paese Black List in cui si trovano le attività produttive di reddito, di per sé, non esonera il contribuente dall’onere probatorio e dall’obbligo di consentire i controlli.

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