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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 628/2025, emessa dal Tribunale di Modena.

Giustizia amministrativa202501646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 628/2025 del Tribunale di Modena, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 628/2025 del Tribunale di Modena. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 novembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni del giudicato e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta, su istanza del ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con termine di novanta giorni per l'attività sostitutiva e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'amministrazione permane inadempiente.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni definitive entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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