Sentenza n. 13929/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del decreto della Questura di Roma, emesso in data 16 novembre 2022 e notificato in data 3 gennaio 2023, di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dall’odierno ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Roma di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deducendo un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti ed erronea rappresentazione della realtà. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe considerato soltanto l’assenza del visto specifico per lavoro subordinato, omettendo di valorizzare un precedente permesso di soggiorno, e che il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 per chiedere il rinnovo avrebbe natura ordinatoria e sollecitatoria, non perentoria. Ha inoltre dedotto di non aver potuto chiedere tempestivamente il rinnovo per la mancanza di un rapporto di lavoro regolarmente denunciato, per essersi recato nel Paese d’origine per ragioni di salute e per le restrizioni di viaggio connesse alla pandemia da Covid-19. Invocando l’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, ha sostenuto che il nuovo impiego e la situazione familiare avrebbero costituito nuovi elementi idonei a consentire il rilascio del titolo. Ha infine richiamato la tutela dell’unità familiare e il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il ricorrente era entrato in Italia in esenzione dal visto per motivi turistici e, per ottenere un permesso per lavoro subordinato, avrebbe dovuto possedere lo specifico visto di ingresso previsto dagli artt. 21, 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, anche in relazione al sistema delle quote di ingresso stabilite ai sensi dell’art. 3, comma 4, dello stesso testo unico. Il precedente permesso di soggiorno non poteva essere valorizzato ai fini del rinnovo, poiché il soggiorno in Italia era stato interrotto e il ricorrente era rimasto nel Paese d’origine per diversi anni, con un’assenza di gran lunga superiore ai limiti previsti dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999. Tale disposizione impedisce il rinnovo in caso di assenza continuativa superiore a sei mesi, o superiore alla metà della durata del titolo biennale, salvo obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi. La questione sulla natura ordinatoria del termine di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 non era pertinente, perché tale termine riguarda la tempestiva presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza e non può essere invocato per superare un’interruzione pluriennale del soggiorno. Le ragioni di salute e le restrizioni pandemiche erano limitate a periodi recenti e non giustificavano l’intera permanenza all’estero. Il Collegio ha inoltre escluso che fossero dimostrati i presupposti per un permesso per motivi familiari ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286/1998. L’art. 19, comma 2, lett. c), non era applicabile perché il divieto di espulsione per parenti conviventi entro il secondo grado riguarda i parenti di cittadini italiani, non di stranieri regolarmente soggiornanti. Spese compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Le quote massime annuali di ingresso degli stranieri costituiscono il quadro nel quale deve avvenire l’ingresso per lavoro.
art. 5, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998
almeno novanta giorni prima della scadenza
Il termine per la domanda di rinnovo è funzionale a consentire il tempestivo svolgimento della procedura ed evitare l’irregolarità, ma la disciplina non può essere invocata in caso di interruzione pluriennale del soggiorno in Italia.
artt. 21, 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998
Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone il possesso dello specifico visto di ingresso per lavoro, nell’ambito del sistema delle quote.
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
L’assenza continuativa dal territorio nazionale oltre sei mesi, o oltre metà della durata di un permesso biennale, impedisce il rinnovo, salvo obblighi militari o gravi e comprovati motivi.
artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998
La tutela dell’unità familiare richiede la dimostrazione dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Il divieto di espulsione per parenti conviventi entro il secondo grado opera, secondo la decisione, in relazione a parenti o coniugi di cittadino italiano e non per il solo rapporto con uno straniero regolarmente soggiornante.
Massime di principio
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone, per lo straniero entrato in Italia per motivi diversi dal lavoro, il possesso dello specifico visto di ingresso per lavoro, nel rispetto del sistema delle quote di ingresso; l’ingresso in esenzione dal visto per turismo non è sufficiente.
- La precedente titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro non consente il rinnovo quando il soggiorno in Italia sia stato interrotto e lo straniero sia rimasto all’estero per un periodo superiore ai limiti previsti dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, salvo obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi adeguatamente dimostrati.
- La disciplina sul termine per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere utilizzata per superare un’assenza pluriennale dal territorio nazionale: in tale situazione viene in rilievo l’autonomo impedimento al rinnovo derivante dall’interruzione del soggiorno.
- Problemi di salute o restrizioni alla mobilità possono giustificare l’assenza solo se gravi, comprovati e idonei a coprire il periodo rilevante; non bastano allegazioni riferite a periodi limitati quando l’assenza complessiva sia pluriennale.
- Il divieto di espulsione previsto per i parenti conviventi entro il secondo grado riguarda, secondo la decisione, il rapporto con un cittadino italiano e non si estende automaticamente al rapporto con una madre straniera regolarmente soggiornante.
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