Cassazione Penale, Sentenza n. 34863/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 16 settembre 2025, aveva parzialmente riformato la decisione del GUP del Tribunale di Venezia del 27 marzo 2024, rideterminando le pene e riconoscendo a uno degli imputati la continuazione con fatti già giudicati, e confermando nel resto le condanne per associazione per delinquere (capo 1) e, al capo 42, riciclaggio e reimpiego, aggravati dall’agevolazione mafiosa. Secondo la ricostruzione di merito, gli imputati, titolari o gestori di società, partecipavano a un sistema organizzato di fatturazioni per operazioni inesistenti e movimentazioni finanziarie volto a frodare l’IVA, ripulire i proventi e trasferirli alle cosche Grande Aracri e Arena-Nicoscia. La Guardia di finanza aveva riscontrato l’inesistenza delle operazioni e la documentazione bancaria aveva ricostruito i flussi; dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e ulteriori elementi erano stati ritenuti concordanti. Un imputato contestava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e la mancata considerazione di deduzioni difensive, l’insussistenza degli elementi dell’associazione e dei reati di riciclaggio e reimpiego, l’aggravante mafiosa e il diniego delle attenuanti generiche. Un secondo imputato contestava, con motivi distinti, la prova dell’associazione e del proprio ruolo direttivo, la finalità di agevolazione mafiosa, gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di riciclaggio e reimpiego, il diniego delle attenuanti generiche e la confisca, quantificata in appello in euro 4.808.331,77. Il terzo imputato censurava la motivazione sulla misura della riduzione di pena conseguente all’attenuante speciale della collaborazione. La Cassazione ha giudicato i ricorsi manifestamente infondati, generici, non consentiti o non confrontati con le ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, ha ritenuto generiche e in parte meramente rivalutative le censure sulle prove, osservando che la motivazione di appello aveva esaminato le deduzioni difensive e che le dichiarazioni dei collaboratori trovavano riscontro nella documentazione bancaria e commerciale, nelle intercettazioni e negli altri elementi acquisiti. Ha inoltre escluso vizi nella ricostruzione dell’associazione, dei reati di riciclaggio e reimpiego, dell’aggravante mafiosa e del diniego delle attenuanti generiche. Quanto al secondo ricorrente, i motivi sull’associazione sono stati respinti come fattuali, generici o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto provati l’organizzazione stabile, il programma criminoso indeterminato e il contributo direttivo ed essenziale dell’imputato, senza che fosse necessario il suo coinvolgimento nei singoli reati-fine. Ha giudicato analogamente infondate le censure sull’aggravante mafiosa e sui reati di riciclaggio e reimpiego, rilevando la ricostruzione dei flussi e la provenienza illecita delle somme. Il motivo sulla confisca non era stato devoluto in appello nei termini poi prospettati in cassazione; la statuizione era stata comunque fondata sull’obbligatorietà prevista dall’art. 648-quater c.p. in caso di condanna. La doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta generica. Quanto al terzo ricorrente, la Corte ha rilevato che l’attenuante speciale della collaborazione era stata applicata nella massima estensione prevista e che le ulteriori censure erano aspecifiche o concernenti questioni non dedotte in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione deliberata il 15 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
per la configurabilità di un sodalizio rilevante ex art. 416 cod. pen. occorre la presenza di: un’organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi; uno stabile vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, con il susseguirsi, per un apprezzabile intervallo cronologico, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati; di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato.
L’associazione per delinquere richiede un’organizzazione, anche minima, un vincolo stabile che trascenda i singoli reati-fine e un programma rivolto a una pluralità indeterminata di delitti; non è necessario che il sodalizio sia destinato a operare senza limiti temporali.
art. 416, primo comma, c.p.
il componente apicale dell’associazione per delinquere non è solo il vertice dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati.
La qualifica di organizzatore o promotore può spettare a chi assicura con funzioni direttive e risolutive il funzionamento quotidiano del sodalizio, anche senza occupare il vertice assoluto dell’intera organizzazione.
art. 416-bis.1 c.p.
La fattispecie circostanziale tradizionalmente definita come della “agevolazione mafiosa” ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento. Questa finalità non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; è sufficiente che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti.
L’aggravante dell’agevolazione mafiosa richiede la finalità specifica di apportare un vantaggio all’organizzazione, desunta da elementi concreti; non occorre che l’agente persegua il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio né che agisca d’intesa con i suoi componenti.
art. 648-bis c.p.
nel primo caso, la sostituzione, il trasferimento o il compimento di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita
Il riciclaggio si realizza mediante sostituzione, trasferimento o altre operazioni che, per le loro modalità, ostacolino l’identificazione della provenienza illecita dei beni.
art. 648-ter c.p.
nel secondo, l’impiego in attività economiche o finanziarie
Il reimpiego si distingue dal riciclaggio perché consiste nell’impiego dei proventi illeciti in attività economiche o finanziarie, dopo la loro ripulitura.
art. 648-quater c.p.
in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., il successivo art. 648-quater dispone, poi, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di entrambi i reati, salvo che appartengano a persone a questo estranee.
La condanna per riciclaggio o reimpiego comporta la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono prodotto o profitto del reato, fatta salva l’appartenenza a persone estranee.
art. 416-bis.1, terzo comma, c.p.
quella, cioè, «dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati»
L’attenuante premiale considera l’attività collaborativa concretamente svolta per impedire ulteriori conseguenze delittuose e per fornire elementi decisivi alla ricostruzione dei fatti o all’individuazione e cattura degli autori. L’attività collaborativa va valutata unitariamente e non fonda automaticamente anche il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche (che, peraltro, neppure costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione)
Le attenuanti generiche non conseguono automaticamente all’assenza di elementi negativi: la loro concessione richiede elementi positivi specificamente valorizzabili.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Esse non sono, pertanto, consentite ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Non sono proponibili per la prima volta in cassazione questioni non devolute al giudice di appello.
art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’associazione per delinquere è configurabile quando risultino un’organizzazione anche minima di persone e mezzi, un vincolo stabile che trascenda la commissione dei singoli reati-fine e un programma rivolto a una pluralità indeterminata di delitti. Il sodalizio può essere costituito per un periodo determinato.
- La partecipazione all’associazione può essere provata anche senza la commissione o la contestazione al singolo imputato dei reati-fine, quando il suo contributo consapevole sia essenziale al funzionamento del programma comune.
- La qualifica di promotore o organizzatore non richiede la posizione di vertice assoluto: può essere riconosciuta a chi svolga incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo o assicuri la funzionalità di una sua rilevante articolazione.
- L’aggravante dell’agevolazione mafiosa richiede il dolo specifico di apportare un vantaggio all’organizzazione criminale, fondato su elementi concreti; non occorre un intento di rafforzamento del sodalizio né un accordo con i suoi componenti.
- Riciclaggio e reimpiego sono fattispecie distinte: il primo riguarda operazioni che ostacolano l’identificazione della provenienza illecita, mentre il secondo riguarda l’impiego dei proventi in attività economiche o finanziarie.
- La motivazione della sentenza di appello conforme a quella di primo grado può integrarsi con quest’ultima in un unico corpo argomentativo. Il giudice d’appello non deve confutare analiticamente ogni deduzione quando la valutazione complessiva espone in modo logico e adeguato le ragioni della decisione e rende riconoscibile il rigetto delle tesi incompatibili.
- In caso di doppia conforme, la censura di travisamento della prova richiede l’indicazione specifica che il dato probatorio sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione d’appello in risposta ai motivi di gravame; la richiesta di una diversa lettura delle prove è estranea al giudizio di cassazione.
- Le attenuanti generiche non sono dovute per la sola assenza di elementi negativi relativi alla personalità dell’imputato: occorrono elementi positivi meritevoli di valutazione.
- L’attività collaborativa rilevante ai fini dell’attenuante speciale va apprezzata unitariamente; il suo riconoscimento non comporta automaticamente anche la concessione delle attenuanti generiche, fondate su presupposti distinti.
- Questioni non sottoposte al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
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