Cassazione Penale, Sentenza n. 3953/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 03/06/2020 per molteplici censure: contestavano la qualificazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) anziché mera responsabilità concorsuale per singoli reati d'importazione; negavano posizioni apicali o l'"affectio societatis" a loro carico; impugnavano valutazioni probatorie ricavate da intercettazioni (anche Blackberry/PIN-to-PIN) e l'utilizzabilità di tali captazioni; deducevano nullità per mancata rinnovazione istruttoria e per diniego dell'esame di alcuni imputati in appello; contestavano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, t.u. stupefacenti e la mancata concessione delle attenuanti generiche o di minima importanza; denunciavano travisamento della prova e vizio di motivazione nella quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la stragrande maggioranza dei ricorsi inammissibili per genericità o manifesta infondatezza e ha rigettato il ricorso proposto da Bianco. In un solo caso (Boncompagni) ha invece parzialmente accolto il ricorso: la sentenza è stata annullata con rinvio quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e quanto alla valutazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, con ordine di riesame; per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e, in un caso, il ricorrente (Bianco) condannato alle spese. In sintesi: confermata nella sostanza la decisione di merito per la maggior parte degli imputati, salvo il rinvio parziale per Boncompagni per nuove valutazioni sulle attenuanti e sull'aggravante.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ricorda che per configurare il reato associativo sono necessari: vincolo fra almeno tre persone, programma criminoso stabile e disponibilità durevole di risorse umane/materiali; la mera reiterazione di reati ex art.73 non è di per sé sufficiente senza "affectio societatis" e struttura organizzativa.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (illeciti in materia di stupefacenti)
Distinto dall'art.74; la partecipazione al singolo reato-fine può indicare adesione al sodalizio ma non esaurisce la prova dell'associazione senza elementi organizzativi complementari.
art. 80, comma 2, t.u. stupefacenti
Circostanza aggravante per ingente quantità: la Corte richiede motivazione adeguata quando si ascrive l'aggravante ai coimputati; non va data per scontata senza argomentazione sul grado di prevedibilità o colpevolezza rispetto alla quantità.
art. 56, comma 3, cod. pen. (desistenza)
La desistenza esclude la punibilità solo se volontaria e libera; se l'interruzione dell'azione è determinata da fattori esterni che rendono la continuazione vana (anche se basata su un errore), non si configura la desistenza volontaria.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (nullità)
Nullità relativa alle operazioni istruttorie: la Corte richiede che la denuncia di nullità sia pertinente e che vi sia interesse processuale a dedurla (non sempre rilevante per altri imputati).
art. 603 cod. proc. pen. (giudizio abbreviato e rinnovazione istruttoria in appello)
In appello la rinnovazione può essere disposta solo se la decisione non può essere adottata allo stato degli atti; la mancata rinnovazione è sindacabile in Cassazione solo se emergono palesi lacune o contraddizioni nella motivazione che risultano decisive.
art. 114 cod. pen. (circostanza attenuante di minima importanza)
Il giudice del merito valuta l'importanza del contributo; la Cassazione sindaca la carenza motivazionale solo se il diniego è privo di adeguata argomentazione.
art. 133 cod. pen. (criteri di individualizzazione della pena)
La determinazione della pena è esercizio discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se manca motivazione o è contraddittoria.
art. 234-bis e art. 266-bis cod. proc. pen. (intercettazioni e acquisizione dati informatici)
La Corte ricorda che la captazione di messaggistica su server esteri (es. BlackBerry/RIM) non richiede necessariamente rogatoria se la captazione è avvenuta in Italia; la decriptazione è operazione distinta e la difesa ha diritto ai dati originali e alle chiavi ove la decriptazione sia avvenuta senza contraddittorio, pena nullità eventualmente sanabile in sede di abbreviato.
Massime di principio
- Per configurare il reato associativo (art.74 t.u.) non basta la pluralità di reati commessi: occorrono indici organizzativi e l'"affectio societatis" (contatti continui, divisione dei compiti, risorse disponibili, stabilità temporale).
- La mera partecipazione a singoli reati-fine può integrare la responsabilità concorsuale; però per affermare l'associazione è necessario motivare la presenza di un quid pluris organizzativo.
- Le censure generiche in Cassazione sono frequentemente inammissibili: il ricorso deve confrontarsi specificamente e puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
- Intercettazioni su piattaforme estere (es. BlackBerry) sono utilizzabili se la captazione è avvenuta in Italia; tuttavia la decriptazione e l'accesso agli originali sono profili difensivi rilevanti che devono essere garantiti e motivati.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non è automaticamente nulla: occorre provare che la prova richiesta fosse necessaria ai fini decisivi e che la decisione di non rinnovare abbia lasciato lacune decisive nella motivazione.
- La desistenza dal reato va valutata con attenzione: è efficace solo se libera e non determinata da circostanze esterne che rendono la prosecuzione vana; errori di fatto che inducono a interrompere l'azione non integrano la desistenza volontaria.
- La determinazione delle attenuanti generiche e della pena è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene se manca motivazione o questa è contraddittoria rispetto agli elementi decisivi.
- Quando si chiede l'annullamento per inutilizzabilità di intercettazioni, occorre indicare specifiche violazioni procedurali e dimostrare la rilevanza nel giudizio; non ogni rilievo tecnico comporta l'annullamento della sentenza.
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