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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34573/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per vizio di errore di fatto: il ricorrente sostiene che la Corte di Cassazione abbia erroneamente ritenuto che, nella sentenza di primo grado in appello del 3/7/2015, fosse stata esclusa l'aggravante della premeditazione per il reato contestato al capo C) (omicidio di Antonio Macrì), mentre in realtà l'esclusione si sarebbe riferita ad altre imputazioni. Per questo motivo la Cassazione, ritenendo erroneamente esclusa la premeditazione, avrebbe annullato e consentito nel giudizio di rinvio l'inflizione della pena dell'ergastolo invece della pena di 30 anni che il ricorrente ritiene corretta.

La decisione

Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio che il rimedio straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori materiali o percettivi e non per errori di diritto o vizi di motivazione. Dall'analisi della motivazione della sentenza impugnata e dal dispositivo è emerso che la Corte di assise di appello del 3/7/2015 aveva effettivamente escluso la premeditazione in relazione a tutti i delitti di omicidio considerati, compreso quello di cui al capo C), per esigenze di adeguamento alla motivazione già formulata in relazione al capo L). Pertanto il Procuratore generale era legittimato ad impugnare quel capo e l'annullamento e la successiva determinazione in ergastolo sono stati ritenuti legittimi. In ogni caso anche il riconoscimento di una circostanza aggravante comporta automaticamente un aumento della pena indipendentemente da specifica impugnazione sulla dosimetria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per motivi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per correggere errori materiali o di fatto consistenti in errori percettivi della Corte di cassazione nella lettura degli atti di legittimità; non è ammesso per errori di diritto o vizi di motivazione

  • art. 416-bis c.p.

    Norma riferita all'aggravante che la Cassazione aveva annullato limitatamente all'aggravante medesima nel precedente procedimento; la sentenza di legittimità aveva operato sull'accertamento di circostanze aggravanti

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamata nella vicenda come riferimento alla premeditazione e alla sua esclusione/valutazione nel giudizio d'appello originario

  • art. 577 n. 3 c.p.

    Richiamato in relazione ai limiti edittali utilizzati dalla Corte di appello per la determinazione della pena quando la premeditazione era stata ritenuta esclusa

  • Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)

    Richiamato implicitamente per spiegare che la Corte di cassazione non può modificare la pena in peius nel modo vietato dalle regole processuali, ma il riconoscimento di un'aggravante comporta automaticamente un aumento della pena

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi o materiali della Corte di cassazione nella lettura degli atti: non può essere usato per criticare questioni di diritto o la valutazione motivazionale.
  • Per ottenere accoglimento ex art. 625-bis è necessario dimostrare concretamente un errore di percezione nella sentenza di cassazione, ossia una svista o equivoco nella lettura degli atti che abbia determinato una falsa rappresentazione dei fatti.
  • Il riconoscimento in sede di gravame di una circostanza aggravante comporta, di norma, un aumento automatico della pena anche se l'atto di impugnazione non conteneva espressa richiesta di alterazione della dosimetria.
  • Il Procuratore generale può impugnare la mancata applicazione di un'aggravante; ciò legittima l'intervento peggiorativo sull'imputato qualora emerga la sussistenza dell'aggravante.
  • Ricorsi manifestamente infondati o dolosamente strumentali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.

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