Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2784/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Diocesi aveva impugnato l’ordinanza comunale che ordinava la demolizione e rimozione, entro novanta giorni e a proprie spese, di varie opere abusive, tra cui strutture prefabbricate, container, manufatti in lamiera, costruzioni in muratura e modifiche a edifici residenziali. In primo grado aveva dedotto, tra l’altro, carenza di motivazione rafforzata, insufficiente individuazione degli abusi, erronea applicazione della disciplina repressiva con riferimento a quattro container e rilevanza delle istanze di sanatoria. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Lombardia, l’appellante ha contestato la sentenza sostenendo che, poiché i manufatti insistevano su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e ricompresa nel Parco regionale della Valle del Ticino, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 35 d.P.R. 380/2001, che indirizza l’ordine demolitorio esclusivamente al responsabile dell’abuso, anziché l’art. 31, comma 2, dello stesso decreto, che consente di ingiungere la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. È stata inoltre contestata l’assenza di una motivazione rafforzata in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e dell’affidamento nella loro conservazione. L’appellante ha chiesto anche il rinvio della causa in attesa dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale e dell’adozione di un nuovo codice dell’edilizia. Infine ha richiamato le pratiche di sanatoria e di compatibilità paesaggistica presentate successivamente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che non ricorreva una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e che l’eventuale sopravvenienza di un nuovo strumento urbanistico avrebbe potuto incidere soltanto su provvedimenti futuri e autonomamente impugnabili, senza influire sulla legittimità dell’ordinanza repressiva già adottata. Nel merito, ha escluso l’applicabilità dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente gli interventi abusivi realizzati su suoli appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato o di enti pubblici, non quelli realizzati su aree private sottoposte a vincolo paesaggistico. Poiché gli abusi insistevano su sedimi di proprietà privata della Diocesi, l’ordinanza era correttamente riconducibile all’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e poteva essere indirizzata anche al proprietario. Quanto alla motivazione, il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione è un atto vincolato, adottato a seguito dell’accertamento dell’abusività dell’intervento, e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né una comparazione con l’interesse privato al mantenimento dell’opera. Il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile nella conservazione dell’abuso, trattandosi di una situazione antigiuridica cui non può riconoscersi stabilizzazione. Le istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, presentate soltanto nel 2025 e comunque respinte, non incidevano sul giudizio relativo alla legittimità dell’ordinanza del 2020; i relativi dinieghi non erano stati impugnati. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata e l’appellante è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione può essere disposto, al di fuori dei casi di rinvio previsto dalla legge, solo in presenza di una situazione eccezionale; la mera eventualità di sopravvenienze amministrative non è sufficiente.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

    La disciplina speciale si applica esclusivamente agli interventi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici e non agli abusi su aree private sottoposte a vincolo paesaggistico.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ... ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione

    Per gli interventi realizzati su aree private in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, l’ordine di demolizione può essere rivolto sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    accertamento di conformità

    Le istanze di accertamento di conformità non incidono, nel giudizio esaminato, sulla legittimità dell’ordinanza demolitoria già adottata; nel caso concreto furono successivamente rigettate.

  • art. 181, comma 1-quater, d.lgs. 42/2004

    accertamento di compatibilità paesaggistica

    L’istanza di compatibilità paesaggistica, presentata successivamente all’ordinanza demolitoria, non ha inciso sulla validità del provvedimento repressivo ed è stata rigettata.

Massime di principio

  • L’art. 35 d.P.R. 380/2001 disciplina esclusivamente gli interventi edilizi abusivi realizzati su suoli appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato o di enti pubblici; la sottoposizione di un’area privata a vincolo paesaggistico-ambientale non ne determina l’applicazione.
  • Per gli abusi edilizi realizzati su aree private, l’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 consente di indirizzare l’ordine di demolizione sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso, anche quando l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico.
  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata e, una volta accertata l’abusività dell’intervento, non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né una comparazione con l’interesse privato alla conservazione dell’opera.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non radica un affidamento tutelabile nella sua conservazione, poiché non può essere protetto l’affidamento nella stabilizzazione di una situazione antigiuridica volontariamente realizzata.
  • La mera eventualità che l’approvazione futura di uno strumento urbanistico o l’adozione di una nuova disciplina normativa faccia venir meno l’interesse alla decisione non integra, di per sé, la situazione eccezionale necessaria per ottenere il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; gli eventuali provvedimenti sopravvenuti restano autonomamente impugnabili.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.