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Sentenza

Sentenza del 20/01/2023 n. 1768 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso (10 dicembre 2007) delle ritenute del 27% operate su interessi maturati su due conti correnti relativi al patrimonio separato costituito per un'operazione di cartolarizzazione. La ricorrente sosteneva che le somme, pur formalmente intestate alla società veicolo, erano parte del patrimonio separato destinato al rimborso dei titoli e che le ritenute operate dalle banche dovessero intendersi applicate a titolo d'acconto, con diritto al rimborso una volta cessato il vincolo di destinazione e terminata l'operazione (i titoli erano stati estinti nel gennaio 2006); l'Agenzia oppose che, per effetto della disposizione interpretativa (L.18/1999, art.14), la ritenuta opera a titolo d'imposta anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la qualificazione della società veicolo quale soggetto assoggettato all'imposta (IRPEG/IRES) e che le ritenute operate sugli interessi dei conti riconducibili al patrimonio separato costituiscono ritenute a titolo di acconto. Poiché è incontroverso che il vincolo di destinazione è cessato (titoli estinti nel gennaio 2006), la c.p.G. era legittimata al rimborso delle ritenute versate (importo indicato in primo grado: Euro 461.098,06). La sentenza impugnata della CTR è cassata; il ricorso originario della società è accolto e la Cassazione decide nel merito in favore della ricorrente. Le spese del doppio grado di merito sono compensate; l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate).

Norme richiamate

  • Legge 30 aprile 1999, n. 130

    i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e ... è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti

    La disciplina della L. n.130/1999 crea patrimoni separati vincolati: i flussi (compresi gli interessi sui depositi temporanei) fanno parte del patrimonio separato e non sono direttamente disponibili alla società veicolo finché persiste il vincolo di destinazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26

    Prevede la ritenuta operata dalle banche sugli interessi dei conti correnti; il comma 4 distingue i casi in cui la ritenuta è applicata a titolo d'acconto (nei confronti di società soggette a imposta sui redditi) e quelli in cui è a titolo d'imposta (soggetti esenti). Nel caso di società veicolo imponibile, la ritenuta è a titolo d'acconto.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 87 e 79 (ex 93)

    Regole sul periodo d'imposta e sulla rilevanza dei proventi: il reddito imputabile alla società veicolo ai fini delle imposte è rilevante solo when viene meno il vincolo di destinazione, momento in cui è possibile scomputare le ritenute.

  • Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14

    "la disposizione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4, terzo periodo, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta ... deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche"

    La norma interpretativa non toglie rilievo al criterio generale: la ritenuta è a titolo d'imposta solo nei confronti dei soggetti effettivamente esclusi dall'imposta; non trasforma in ritenuta a titolo d'imposta i casi in cui il beneficiario sia una società veicolo imponibile.

  • Provvedimenti normativi di neutralità (es. D.L. n.350/2001, D.L. n.351/2001, D.L. n.63/2002)

    Alcune norme speciali hanno espressamente previsto la non assoggettabilità dei patrimoni separati ad imposte sui redditi e l'esclusione dall'applicazione delle ritenute sugli interessi; tali fattispecie sono eccezioni motivate da specifiche finalità pubblicistiche e non si estendono automaticamente al regime ordinario.

  • Risoluzioni e circolari (Agenzia delle Entrate: ris. 22/E/2003, circ. 8/E/2003, ris. 77/E/2010)

    L'amministrazione ha espresso il principio che, fino alla cessazione del vincolo di destinazione, non si verifica la condizione per imputare i proventi al periodo d'imposta della società veicolo e quindi lo scomputo delle ritenute è possibile solo al termine dell'operazione.

Massime di principio

  • Le società veicolo (SPV) costituite per operazioni di cartolarizzazione gestiscono patrimoni separati vincolati: gli interessi maturati sui depositi temporanei rientrano nei flussi del patrimonio separato e non sono immediatamente "disponibili" fiscalmente per la società veicolo finché persiste il vincolo di destinazione.
  • Quando la società veicolo è soggetta a imposta sui redditi (IRPEG/IRES), le ritenute operate sulle somme versate sui conti riconducibili al patrimonio separato sono ritenute a titolo di acconto e non a titolo d'imposta; il diritto al rimborso sorge una volta cessato il vincolo di destinazione e rese certe le disponibilità (termine dell'operazione).
  • La disposizione interpretativa (L. 18/1999, art.14) non soppianta la regola generale: essa conferma che i soggetti esclusi dall'imposta hanno la ritenuta a titolo d'imposta, ma non trasforma in automatica ritenuta a titolo d'imposta i casi in cui il percettore sia una società veicolo imponibile.
  • Se il contratto di cartolarizzazione prevede che, una volta ottenuto il rimborso delle ritenute, la società veicolo debba trasferire le somme all'originator, la società veicolo resta legittimata a chiedere il rimborso e successivamente ad adempiere agli obblighi contrattuali verso l'originator.
  • Occorre verificare l'eventuale esistenza di norme speciali che, per specifiche fattispecie (es. cartolarizzazioni di crediti d'imposta o patrimoniali pubblici), prevedano regimi di neutralità o esenzioni che incidono sull'applicazione delle ritenute; tali norme sono eccezioni al regime generale e vanno applicate limitatamente ai casi che espressamente le contemplano.
  • In pratica, prima di rinunciare ad un'istanza di rimborso o di considerare definitive le ritenute, controllare: a) lo status fiscale dell'SPV; b) se è cessato il vincolo di destinazione; c) la presenza di norme speciali o clausole contrattuali che disciplinano la destinazione dei proventi.

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