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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26156/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bari del 17/01/2023 relativa alla rideterminazione della pena per reato continuato: si deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 627, comma 3, c.p.p., 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto all'entità degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione. In particolare si contestava che la Corte territoriale non avesse calcolato e motivato distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, avesse compiuto valutazioni generiche sulla "gravità" e sulla personalità del ricorrente senza indicare gli elementi oggettivi e soggettivi che giustificassero le misure differenziate (es. aumento di 20 giorni per il capo B17, 10 mesi per il primo episodio del 17/05/2019 e 1 mese per ciascuno degli altri due), nonché una presunta errata valutazione della riqualificazione delle fattispecie (comma 1 vs comma 5 art. 73 DPR 309/1990).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare in modo distinto l'aumento di pena per ciascun reato satellite. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia indicato con sufficiente precisione i criteri e gli indici oggettivi e soggettivi che giustificassero le differenti misure degli aumenti (in particolare la disparità tra 20 giorni, 10 mesi e 1 mese), fornendo dunque una motivazione mancante o apparente. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Regola le fattispecie di detenzione/spaccio; nel caso concreto è centrale la distinzione tra comma 1 (fattispecie ordinaria) e comma 5 (ipotesi di lieve entità) e la corretta riqualificazione delle singole condotte per la determinazione della pena satellite.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Prevede il delitto più grave che è stato assunto come reato monotelico base per il calcolo della pena complessiva; da esso si ricava la pena-base sulla quale operare gli aumenti per continuazione.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure del ricorrente (relativa a modalità di impugnazione o procedure esecutive); nel contesto l'errore denunciato riguarda l'inosservanza di norme processuali che presiedono alla formazione del giudicato/accertamento.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di determinazione della pena e della sua quantificazione; invocato dal ricorrente in relazione alla corretta applicazione delle regole di determinazione del trattamento sanzionatorio nel caso di continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata tra le censure; riguarda i provvedimenti del giudice dell'esecuzione e le impugnazioni, e quindi l'ambito di legittimità del controllo sul calcolo delle pene in sede esecutiva.

  • art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiede la motivazione sufficiente delle decisioni che influiscono sulla pena; la Corte l'ha richiamata per sottolineare l'obbligo di rendere conoscibili gli elementi che hanno portato alla quantificazione dell'aumento, onde consentire il controllo sulla non arbitrarietà della pena.

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena; utilizzato per evidenziare che la discrezionalità nella determinazione della pena deve essere giustificata anche in rapporto a tale finalità.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Precedente di legittimità richiamato che stabilisce l'obbligo per il giudice, nel reato continuato, di calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; principio applicato dalla Corte di cassazione per annullare l'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Nel caso di reato continuato il giudice deve: 1) individuare il reato più grave e fissarne la pena base; 2) calcolare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite; 3) motivare in modo specifico e comprensibile i criteri adottati per ciascun aumento.
  • La motivazione non può limitarsi a formule generiche (es. "gravità dei fatti", "capacità a delinquere") ma deve indicare indici oggettivi e soggettivi che giustifichino differenze di entità tra gli aumenti (es. modalità di commissione, maggiore offensività, ruolo personale, precedenti, circostanze particolari).
  • Se vi è riqualificazione della fattispecie (es. da comma 1 a comma 5 art. 73 DPR 309/1990), il giudice deve tenerne conto esplicitamente nella determinazione e proporzionamento dell'aumento; non è corretto applicare aumenti riferiti a fattispecie diverse senza motivazione chiara.
  • La mancata o apparente motivazione dell'entità degli aumenti di pena espone il provvedimento al rischio di annullamento dalla Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
  • La discrezionalità nella determinazione della pena è piena ma vincolata al dovere di motivazione e alla funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione: ogni differenziazione deve essere giustificata per evitare arbitrarietà.

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