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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12399/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha notificato un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni ex d.lgs. n. 472/1997 per violazioni tributarie connesse a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, a fatture di esportazione per operazioni inesistenti e a indebite dichiarazioni d'intento, riferite a una società a responsabilità limitata. La persona fisica ha impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che la contestazione fosse rivolta alla società e che egli non fosse legittimato o comunque non fosse il soggetto passivo della pretesa. La CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile l'art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni per il rapporto fiscale di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dell'ente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione del principio di non contestazione e dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, sostenendo che l'atto era stato notificato al soggetto fisico quale amministratore di diritto e che, alla luce del sistema fraudolento emerso, la società era solo uno schermo per l'attività illecita, con conseguente inapplicabilità della regola che radica la sanzione esclusivamente in capo alla persona giuridica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali consolidati in tema di responsabilità sanzionatoria quando la società sia utilizzata come mera interposta o schermo per l'evasione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda alla luce dei principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione di legge per falsa applicazione del principio di non contestazione e della disciplina sulla responsabilità sanzionatoria tributaria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di non contestazione, dedotto dalla ricorrente come erroneamente applicato dal giudice di merito.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30/09/2003, n. 269

    La Corte ne precisa l'ambito: le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono, in via generale, a carico dell'ente; tuttavia la norma non opera quando la società sia soltanto un'interposizione fittizia o uno schermo per l'attività illecita riferibile a un soggetto diverso.

  • art. 7, comma 3, d.l. 30/09/2003, n. 269

    Le disposizioni del d.lgs. n. 472/1997 si applicano in quanto compatibili con il regime speciale di cui al comma 1.

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato come disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie, dalla quale il d.l. n. 269/2003 ha previsto una deroga per le società con personalità giuridica.

  • art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997

    Evocato quale disciplina originaria, fondata sulla responsabilità del rappresentante/amministratore e, in via solidale, della persona giuridica beneficiaria della violazione.

  • art. 2332 c.c.

    Richiamato per affermare che l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva e sanante, sicché la personalità giuridica della società non viene meno per il solo fatto che la stessa sia stata utilizzata per finalità illecite.

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    "sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    È indicato come meccanismo ordinario di imputazione al soggetto effettivo dei redditi formalmente intestati a terzi, mediante prova anche presuntiva dell'interposizione.

  • art. 6, par. 4, Sesta direttiva

    Richiamato in chiave unionale per la finzione di due prestazioni successive quando un soggetto agisca in nome proprio ma per conto terzi.

  • art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Indicato come norma interna corrispondente al principio unionale sulla partecipazione in nome proprio ma per conto terzi nelle prestazioni di servizi.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie relative a società con personalità giuridica, la regola di cui all'art. 7 d.l. n. 269/2003 non opera in modo automatico e incondizionato: occorre verificare se il soggetto fisico abbia agito nell'interesse e a beneficio della società oppure se la società sia stata utilizzata come mero schermo per l'interesse esclusivo dell'autore materiale della violazione.
  • L'iscrizione della società nel registro delle imprese consolida la personalità giuridica e impedisce di ritenere che essa si dissolva per il solo fatto di essere stata impiegata in un disegno fraudolento; tuttavia, ai fini tributari, quando emerge un'interposizione reale o fittizia, la pretesa e le sanzioni possono essere imputate al soggetto effettivo che ha tratto vantaggio dall'operazione.
  • Quando la violazione fiscale è inserita in un sistema di interposizione o di mandato senza rappresentanza, l'Amministrazione può riferire l'imposizione e le sanzioni al reale percettore del reddito o all'effettivo operatore economico, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficiente il dato formale dell'intestazione alla società.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto la riferibilità della violazione e della sanzione al soggetto effettivamente interessato dalla condotta, senza limitarsi ad applicare in astratto il principio per cui le sanzioni delle società con personalità giuridica gravano esclusivamente sull'ente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

Testo integrale

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