Sentenza n. 4983/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale di merito del 9 aprile 2025, prot. 172571, per il passaggio dall’area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, (procedura prot. n. 372799/24 del 1° ottobre 2024), nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 69,66 collocandolo alla posizione n. 584 nonché della precedente graduatoria (dalla predetta rettificata) del 30 dicembre 2024 prot. n. 459909/24; - della scheda di valutazione del ricorrente del 27 dicembre 2024 nella parte in cui per le competenze professionali gli viene attribuito il punteggio di 20,23; - di tutti i verbali della Commissione – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente, ancorché non conosciuti; - dell’art. 4.7 dell’avviso laddove prevede che “La Commissione definirà le modalità ed i criteri per l’attribuzione dei suddetti punteggi” in relazione alla voce “abilitazioni professionali attinenti alla famiglia professionale per la quale si concorre” e del verbale della Commissione laddove stabilisce che “Ciascuna Commissione ha stabilito di attribuire il punteggio di 1,5 punti per ogni abilitazione posseduta fino al punteggio massimo di 3 punti”; - di tutte le operazioni di selezione, ivi compresa l’eventuale approvazione degli atti e gli atti esecutivi ed attuativi della progressione verticale, comprese eventuali chiamate in servizio, ove e per quanto lesivi degli interessi del ricorrente nonché di ogni ulteriore ed eventuale scorrimento della graduatoria, ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere utilmente collocato in graduatoria, come vincitore, previa corretta rivalutazione, ai fini della procedura di selezione di cui in oggetto, come indicata in atti, e del relativo diritto alla stipula del contratto area Funzionari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva rettificata della procedura per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, con attribuzione del punteggio di 69,66 e collocazione alla posizione n. 584, nonché scheda di valutazione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il punteggio attribuitogli nella procedura di progressione verticale, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, dell’avviso di selezione e dei principi di buon andamento, correttezza, trasparenza, proporzionalità e par condicio, nonché incompetenza, difetto assoluto di motivazione, travisamento, erroneità, difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. In particolare, ha sostenuto che, ai fini della voce relativa alle competenze acquisite nel contesto lavorativo, non fossero state considerate le ore svolte nel 2021 per la verifica DOCFA, pur effettivamente lavorate, perché non risultanti dalla procedura informatica FRD. Ha inoltre contestato l’attribuzione di soli 1,5 punti per l’abilitazione alla professione di geometra, ritenendo spettante il punteggio massimo di 3 punti. L’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione della prima graduatoria e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. La graduatoria del 9 aprile 2025 non costituiva una mera rettifica materiale, ma il risultato di una rinnovata istruttoria e valutazione dei punteggi, adottata dopo le segnalazioni dei candidati; inoltre, solo con l’ampliamento dei posti e la graduatoria rettificata il ricorrente aveva potuto apprezzare concretamente l’utilità dell’impugnazione. È stata invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché gli atti erano imputabili esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, ente pubblico non economico dotato di autonomia. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Quanto alle competenze lavorative del 2021, il bando imponeva di utilizzare le risultanze della procedura informatica FRD relative al triennio 2019-2021, con calcolo del punteggio mediante media ponderata dei coefficienti e delle ore lavorate. Il ricorrente conosceva le asserite incongruenze e aveva ricevuto l’invito a verificarle e segnalarle entro il termine previsto, ma non ha fornito prova di una tempestiva contestazione formale né aveva corretto i dati in sede di domanda di partecipazione. La successiva istanza di autotutela e la certificazione dell’attività svolta non potevano consentire una modifica tardiva dei dati, perché ciò avrebbe violato la par condicio tra i concorrenti e rimesso il ricorrente in termini. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato le modalità di calcolo del punteggio preteso, in violazione dell’onere probatorio di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a. Anche la censura relativa all’abilitazione di geometra è stata respinta: il punto 4.7 dell’avviso rimetteva alla Commissione la definizione dei criteri e la previsione di 1,5 punti per ciascuna abilitazione, fino a un massimo di 3 punti, era coerente con il riferimento plurale alle “abilitazioni professionali” e con la finalità di valorizzare il possesso di competenze professionali plurime. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento dell’amministrazione è stato invocato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto violato.
art. 1 l. n. 241/1990
I principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e buona fede sono stati invocati dal ricorrente, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il dovere di correttezza e buona fede dell’amministrazione è stato richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ritenuto leso.
art. 3 l. n. 241/1990
Il dedotto difetto di motivazione non è stato ravvisato dal giudice.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Il ricorrente aveva l’onere di fornire la prova delle modalità di calcolo del diverso punteggio richiesto, trattandosi di elementi rientranti nella sua disponibilità.
Massime di principio
- Quando il bando di una procedura selettiva individua in modo vincolante una specifica banca dati o procedura informatica come fonte per la valutazione delle esperienze professionali, la commissione deve attenersi a quei dati e non può sostituirli, dopo la scadenza del termine di validazione, con elementi correttivi prodotti tardivamente dal candidato.
- La mancata tempestiva contestazione di dati professionali conosciuti dal candidato e utilizzati per precedenti finalità retributive impedisce, di regola, di ottenere la loro modifica nella successiva procedura selettiva, quando tale modifica determinerebbe una rimessione in termini e inciderebbe sulla par condicio competitorum.
- La graduatoria rettificata all’esito di una nuova istruttoria e di una rivalutazione dei punteggi, soprattutto se accompagnata dall’ampliamento dei posti disponibili, è autonomamente lesiva e può far decorrere l’interesse concreto all’impugnazione anche rispetto alla graduatoria originaria.
- Una clausola del bando che attribuisce un punteggio massimo riferito alle “abilitazioni professionali” può essere legittimamente interpretata nel senso che il punteggio massimo spetti soltanto in presenza di più abilitazioni, se tale interpretazione è coerente con la formulazione letterale della lex specialis e con la finalità di premiare la pluralità delle competenze.
- Nel processo amministrativo, il candidato che richiede la rideterminazione del punteggio deve fornire la prova delle modalità di calcolo e degli elementi fattuali posti a fondamento della diversa quantificazione pretesa, quando tali elementi rientrano nella sua disponibilità.
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