Cassazione Penale, Sentenza n. 18356/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato conflitto positivo di competenza rispetto al procedimento penale contro Pietro Guazzo, imputato di truffa in danno di Anna Bussetta e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (con aggravante del nesso teleologico), rilevando che Guazzo è stato altresì tratto a giudizio davanti al Tribunale di Milano per il delitto previsto dall'art. 642 c.p., con condotte in parte coincidenti. La questione era individuare quale ufficio giudiziario fosse territorialmente competente e se sussistesse un conflitto di competenza positivo per identità del fatto attribuito alla medesima persona.
La decisione
La Corte ha dichiarato il conflitto di competenza insussistente e ha disposto la restituzione degli atti al giudice proponente (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). Ha ritenuto che non sussistesse identità ontologica del fatto: a Santa Maria Capua Vetere si contestava la truffa in danno della Bussetta (danno patrimoniale subito dall'assicurata e indebito profitto dell'imputato), mentre a Milano si procedeva per frode in danno della società assicuratrice Vittoria (pregiudizio alla compagnia per clausole parametrate su dati falsi). Le condotte materiali sono descritte diversamente (falsa attestazione resa dal privato vs produzione di certificato di residenza materialmente falsificato) e le fattispecie risultano connesse ma non coincidenti. Per tali ragioni non poteva ritenersi configurato il conflitto positivo di competenza fondato sul ne bis in idem.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
L'art. 28 cod. proc. pen. disciplina il conflitto negativo e, per il principio dell'identità ontologica, la giurisprudenza applica la stessa nozione anche al conflitto positivo: il conflitto sussiste solo quando due giudici prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona
art. 642 cod. pen.
Norma richiamata nel procedimento avanti al Tribunale di Milano; la censura riguarda la condotta di frode in danno della società assicuratrice per dati anagrafici falsi
art. 640 cod. pen.
Richiamata per qualificare la truffa contestata davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in danno della persona offesa (Bussetta)
artt. 649 e 669 cod. proc. pen.
Richiamati a titolo illustrativo per evidenziare il principio generale del ne bis in idem e il divieto di plurimi procedimenti o provvedimenti per lo stesso fatto attribuito alla stessa persona
Massime di principio
- Il conflitto positivo di competenza richiede l'identità ontologica del fatto: non basta una generica connessione o sovrapposizione degli eventi, ma occorre che i medesimi elementi costitutivi del reato siano imputati nella stessa maniera in distinti procedimenti.
- Se nelle diverse sedi variano la persona offesa (es. privato vs società), gli elementi materiali o la descrizione delle condotte, di norma non si configura il conflitto positivo ma una mera connessione tra procedimenti.
- La diversa qualificazione giuridica (articoli diversi del codice penale) non esclude automaticamente il conflitto: è necessario verificare se, al di là della qualificazione, sussista identità ontologica del fatto.
- In presenza di dubbi, il corretto approccio è confrontare capi di imputazione e elementi costitutivi (momento temporale, modalità, oggetto del pregiudizio, prove) per accertare sovrapponibilità; se manca sovrapponibilità, gli atti vanno restituiti al giudice proponente.
- Il conflitto positivo è strumento volto a prevenire il ne bis in idem e il rischio di decisioni contrastanti: non va utilizzato per risolvere ordinarie questioni di competenza territoriale o per coordinare procedimenti connessi ma distinti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18180/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18181/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18182/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18183/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18184/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18186/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →