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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento: - dell'ordinanza n. 158 del 15/7/2021, con la quale veniva ordinato ai ricorrenti e a tutti i fratelli Di Lauro l'esecuzione di alcuni lavori sull'immobile sito in Manduria alla Via Mazzini 47a e 47b; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202101372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la messa in sicurezza e la presentazione di una relazione asseverata relativamente a un immobile degradato e abbandonato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale con la quale era stato loro imposto, insieme agli altri fratelli proprietari, di eseguire entro cinque giorni interventi di immediata messa in sicurezza dell'immobile e, entro quindici giorni, di depositare una relazione asseverata sulle opere eseguite e sulla staticità dell'edificio. Hanno sostenuto, in primo luogo, che la vicenda riguardasse esclusivamente rapporti di vicinato e immissioni derivanti dalla presenza di piccioni, con conseguente necessità di ricorrere agli strumenti privatistici di cui all'art. 844 c.c. e giurisdizione del giudice ordinario. In secondo luogo, hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 54 TUEL, assumendo che, trattandosi di emergenza sanitaria e igienica locale, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 50 TUEL. Hanno inoltre denunciato eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il Comune avrebbe recepito acriticamente la relazione dell'ASL. Sono stati dedotti altresì il difetto di motivazione sull'urgenza, la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, l'indeterminatezza degli interventi ordinati e l'illegittimità dell'imposizione di lavori di ripristino statico, avendo i ricorrenti già eseguito precedenti interventi di messa in sicurezza.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che l'ordinanza fosse diretta a comporre una controversia meramente privatistica tra vicini: l'istruttoria dell'ASL, fondata su sopralluogo diretto, aveva accertato il deterioramento delle opere murarie e delle superfici esterne, l'assenza di porte e finestre, lo stato di abbandono dell'immobile, la presenza di una colonia di piccioni e un concreto rischio per l'igiene e la salute pubblica, oltre che per l'incolumità pubblica. La controversia resta quindi nella giurisdizione amministrativa. Ha ritenuto legittimo il ricorso all'art. 54 TUEL, poiché la situazione presentava contemporaneamente profili di degrado e igiene locale e profili di pericolo per l'incolumità pubblica di rilievo generale; in tale situazione prevale la natura statale del potere attribuito al sindaco dall'art. 54. Ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando il sopralluogo del dirigente medico, la relazione motivata dell'ASL, i precedenti interventi dei Vigili del Fuoco, dell'ufficio urbanistica e della polizia locale e la persistente natura non risolutiva degli interventi precedenti. Ha ritenuto sufficiente la motivazione sull'urgenza, contenente i presupposti di fatto, gli accertamenti, la descrizione del pericolo e le ragioni dell'intervento. Ha escluso la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, poiché l'urgenza e l'attualità del pericolo giustificavano l'omissione della comunicazione di avvio. Ha ritenuto non illegittima l'indeterminatezza analitica dei lavori, poiché nelle ordinanze contingibili e urgenti l'amministrazione può prescrivere il risultato da conseguire lasciando ai destinatari la scelta delle modalità tecniche, salvo il successivo controllo amministrativo sull'idoneità degli interventi. Infine, ha ritenuto provato lo stato attuale di degrado e pericolo, sicché i precedenti lavori non impedivano l'adozione di un nuovo ordine di messa in sicurezza. Le spese sono state compensate per la particolarità e controvertibilità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    L'art. 50 attribuisce al sindaco il potere di intervenire nelle emergenze sanitarie o di igiene pubblica esclusivamente locali e nelle situazioni di grave incuria o degrado; l'art. 54 riguarda invece la prevenzione o eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Quando la situazione presenta entrambi i profili, è legittimo utilizzare l'art. 54, in ragione della prevalenza della dimensione statale dell'interesse alla tutela dell'incolumità pubblica.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quando l'urgenza e l'attualità del pericolo rendono incompatibile il previo contraddittorio procedimentale.

  • art. 844 c.c.

    La disciplina civilistica delle immissioni non è lo strumento esclusivo quando gli accertamenti amministrativi evidenziano un autonomo e concreto pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Quando un immobile abbandonato presenta contemporaneamente degrado strutturale, rischio di crolli o cedimenti e condizioni suscettibili di compromettere l'igiene e la salute pubblica, l'amministrazione esercita un potere autoritativo diretto alla tutela di interessi pubblici, non una funzione di composizione di una controversia tra privati; la presenza di lamentele dei vicini e di immissioni non esclude tale natura pubblicistica.
  • Il sindaco può adottare l'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL quando la situazione, pur comprendendo profili di igiene e degrado locale riconducibili all'art. 50 TUEL, comporti anche un grave pericolo per l'incolumità pubblica di dimensione generale; in caso di concorrenza dei due profili, è legittimo far prevalere la natura statale dell'interesse alla sicurezza pubblica.
  • L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente non richiede una motivazione particolarmente articolata oltre all'indicazione dei presupposti di fatto, degli accertamenti svolti, della situazione di pericolo e delle ragioni dell'urgenza, purché tali elementi consentano di comprendere la necessità e l'indifferibilità dell'intervento.
  • Nelle ordinanze contingibili e urgenti l'amministrazione può prescrivere il risultato della messa in sicurezza senza predeterminare rigidamente ogni singola modalità esecutiva, lasciando ai destinatari l'individuazione delle soluzioni tecniche più idonee e riservandosi il successivo controllo sulla loro efficacia.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per le ordinanze contingibili e urgenti quando la perdurante attualità del pericolo rende incompatibile il rispetto delle garanzie partecipative con la necessità di intervenire immediatamente.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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