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Ordinanza

Ordinanza n. 10/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, portante il divieto per il ricorrente “per mesi sei (6) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze delle aree interne delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze ubicate nel comune di Genova e presenti nell’area del centro cittadino compresa tra l’asse viario di Largo Zecca, Piazza della Nunziata e Piazza Principe e la zona sottostante delimitata verso mare da Piazza della Commenda, Via Gramsci e Piazza San Giorgio (vedasi planimetria allegata costituente parte integrante del presente provvedimento) nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 04.00”; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202501440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto del Questore di accedere e stazionare, per sei mesi e nella fascia oraria 20:00-04:00, nelle aree interne e nelle immediate vicinanze delle infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico locale situate in una delimitata zona del centro di Genova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, deducendo, in primo luogo, l’insussistenza del presupposto della pericolosità, poiché non avrebbe partecipato alla rissa verificatasi su un autobus della linea 39, ma ne sarebbe stato vittima. Ha inoltre dedotto che la misura sarebbe pregiudizievole per l’attività da lui svolta, anche sotto il profilo lavorativo. Dagli accertamenti di polizia, fondati sulle sommarie informazioni raccolte da passeggeri e autista, risultava invece il coinvolgimento del ricorrente nella rissa, con lesioni ad alcuni soggetti, grave turbamento dei passeggeri e interruzione del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, il provvedimento è apparso prima facie legittimo: il ricorrente era stato denunciato per il delitto di rissa, commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di una struttura di trasporto pubblico compresa nell’ambito applicativo dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017; la condotta aveva posto in pericolo la sicurezza pubblica, coinvolgendo i passeggeri e costringendo il conducente a interrompere il servizio e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il giudice ha valorizzato la natura preventiva della misura e il conseguente grado attenuato dell’apparato probatorio richiesto rispetto al procedimento penale. Ha inoltre ritenuto proporzionata la limitazione, poiché circoscritta a una zona puntualmente individuata, a sei mesi e alla sola fascia oraria notturna. La successiva attività lavorativa del ricorrente non incideva sulla legittimità originaria dell’atto, essendo iniziata dopo la sua adozione; restava comunque possibile chiedere modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro. Quanto al periculum, il ricorrente non aveva allegato uno specifico e concreto pregiudizio grave e irreparabile. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata confermata, con liquidazione separata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, convertito in l. n. 48/2017

    Consente al Questore di vietare, fino a dodici mesi, l’accesso alle aree interne e alle pertinenze delle infrastrutture di trasporto nei confronti di soggetti denunciati per determinati reati, quando dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, prevedendo modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso alle infrastrutture e alle pertinenze del trasporto pubblico previsto dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 può essere adottato nei confronti di una persona denunciata per il delitto di rissa quando, sulla base dell’istruttoria amministrativa, la condotta risulti potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica.
  • In sede cautelare, la natura preventiva del divieto di accesso comporta che la legittimità della misura possa essere valutata sulla base di un apparato probatorio attenuato rispetto a quello necessario per l’accertamento della responsabilità penale.
  • La pericolosità rilevante ai fini del divieto può essere desunta dalle concrete modalità della condotta, qualora una rissa verificatasi su un mezzo di trasporto pubblico abbia turbato i passeggeri, provocato lesioni e determinato l’interruzione del servizio e l’intervento delle forze dell’ordine.
  • Una limitazione di accesso è prima facie proporzionata quando sia circoscritta a una zona precisamente individuata, abbia durata temporanea e operi soltanto in una fascia oraria notturna, ferma la possibilità di richiedere modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mera allegazione di un pregiudizio all’attività del destinatario non è sufficiente: occorre dimostrare uno specifico e concreto danno grave e irreparabile connesso al provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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