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Ordinanza

Ordinanza n. 14396/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 maggio 2026 notificata a mezzo pec il 26 Maggio 2026 Pratica n. 206/GP/2026, nota di comunicazione Prot. P10181/2026 del 26/05/2026 a firma del Segretario Generale, con la quale il CSM ha deliberato il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di riesame in autotutela formulata in data 16 gennaio 2026; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202608348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM recante non luogo a provvedere sull'istanza di riesame in autotutela relativa alla graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di riesame in autotutela concernente la graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace di Frattamaggiore, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli. Ha dedotto che, pur vantando un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati superiore a dieci anni e comunque maggiore di quella dei candidati collocati utilmente in graduatoria, sarebbe stata sopravanzata esclusivamente in ragione della minore età anagrafica di questi ultimi. Tale criterio, secondo la prospettazione ricorsuale, avrebbe indebitamente attribuito prevalenza all'età anagrafica una volta neutralizzata, oltre la soglia decennale, la maggiore anzianità professionale. La ricorrente ha individuato quali controinteressati i candidati utilmente collocati nella graduatoria e ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ritenendo particolarmente difficile la notificazione ordinaria per l'elevato numero dei soggetti da chiamare in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta processuale di notificazione per pubblici proclami, senza pronunciarsi sul merito dei motivi di annullamento né sulla domanda cautelare. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 41, comma 4, c.p.a., in ragione dell'elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del ricorso, dell'ordinanza e di un avviso contenente gli elementi indicati in motivazione, tra cui autorità giudiziaria, numero di ruolo, parti, provvedimenti impugnati, sintesi dei motivi, indicazione dei controinteressati e modalità di consultazione del processo. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. La trattazione della domanda cautelare è stata fissata al 2 dicembre 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    La notificazione per pubblici proclami è autorizzabile quando il numero elevato dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; il giudice può prescriverne modalità, contenuti e termini.

Massime di principio

  • Quando il numero dei soggetti da citare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta di parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, dell'atto impugnato, dei motivi di ricorso, dei controinteressati e delle modalità di consultazione del processo.
  • Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso all'esecuzione degli adempimenti prescritti entro termini perentori e al tempestivo deposito della relativa prova presso la segreteria.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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