Cassazione Penale, Sentenza n. 38777/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno (art. 4 lett. i)-ter del d.lgs. 6/11/2011, n.159). Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 del citato decreto legislativo.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: è stato presentato il 10 aprile 2024, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011, decorrente dalla notifica del decreto avvenuta il 29 marzo 2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della tardività, a versare in via equitativa la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4 lett. i)-ter; artt. 1 e 4; art. 10, comma 3
Art. 4 lett. i)-ter: fondamento della misura della sorveglianza speciale applicata nel caso. Articoli 1 e 4 evocati dal ricorrente per contestarne la legittimità/interpretazione. Art. 10, comma 3: termine per proporre ricorso in Cassazione pari a dieci giorni dalla notifica del decreto; la Corte ha ritenuto obbligatoria e perentoria la scadenza, dichiarando inammissibile il ricorso presentato oltre il termine.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata nella motivazione della sentenza impugnativa
Autorizza l'imposizione di un onere economico (a favore della Cassa delle ammende) quando la inammissibilità del ricorso sia riconducibile a colpa del ricorrente; la Corte ha applicato questo principio determinando equitativamente l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione (d.lgs. n.159/2011) sono perentori: il mancato rispetto del termine stabilito (art. 10, comma 3) comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La decorrenza del termine di impugnazione inizia dalla data di notifica del provvedimento all'interessato; è essenziale verificare con attenzione la data di notifica e provare l'avvenuta ricezione entro il termine.
- In caso di inammissibilità per tardività, il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ritardo sia imputabile a colpa, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
- Per evitare il rischio di inammissibilità è consigliabile depositare il ricorso tempestivamente, usare mezzi che forniscano prova certa della data di spedizione/avvenuta presentazione (PEC, deposito a mezzo difensore) e, in caso di dubbio, richiedere tempestivamente il patrocinio di un difensore.
- La valutazione di eventuali eccezioni sulla legittimità della misura (es. violazioni degli artt. 1 o 4 del d.lgs. n.159/2011) deve essere proposta nei termini procedurali: queste questioni non possono essere esaminate se il ricorso è inammissibile per tardività.
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