Cassazione Penale, Sentenza n. 17199/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la condanna per inosservanza del decreto di espulsione (art. 14-ter, comma 5, T.U. imm.). L'imputato deduceva: 1) insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 c.p.); 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000); 3) e 4) in via subordinata mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Si contestava altresì il trattamento sanzionatorio irrogato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: le circostanze invocate a giustificazione (matrimonio del 13/03/2015 e rilascio di permesso in seguito a domanda del 2020) sono posteriori alla commissione del reato (05/12/2018) e quindi non idonee a fondare l'esimente dello stato di necessità; richiamata anche giurisprudenza secondo cui è rilevante solo la regolarizzazione fondata su condizioni preesistenti all'espulsione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il Giudice di Pace non ha motivato in ordine al riconoscimento (o al rigetto) della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, né la motivazione del primo grado consente di desumere implicitamente valutazioni idonee a escluderne l'applicabilità. Le ulteriori doglianze sono state assorbite. Conclusione: annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di Pace di Ivrea, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 14-ter, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Norma che sanziona l'inosservanza del decreto di espulsione o dell'ordine del questore di lasciare il territorio; la condotta di Preza è stata inquadrata in base a questa disposizione.
art. 54 cod. pen.
Giustificazione per stato di necessità: la Corte sottolinea che le circostanze che fondano l'esimente devono esistere al momento del fatto; eventi successivi non giustificano una condotta antecedente.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Disponibilità normativa alla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice deve esprimere motivazione specifica sul suo riconoscimento o rigetto, valutando disvalore e colpevolezza.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la valutazione della gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza è rilevante anche ai fini del riconoscimento della particolare tenuità; la Corte richiama che tale valutazione può emergere implicitamente ma qui risultava assente.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023 (Omoruyi, Rv. 284426-01)
Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, Omoruyi, Rv. 284426 - 01
Principio secondo cui l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio è esclusa se la successiva concessione del titolo di soggiorno si fonda su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione (la condotta manca di offensività).
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022 (Omogiate, Rv. 283420-01)
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01
Principio che la motivazione sul punto della particolare tenuità può risultare anche implicitamente dall'argomentazione del giudice quando valuta gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 c.p.; tuttavia, tale requisito non è stato soddisfatto nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Lo stato di necessità o altre giustificazioni devono esistere al momento del fatto: eventi successivi (matrimonio, rilascio successivo di permessi) non giustificano una condotta precedente alla loro verifica.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000) richiede una motivazione esplicita o comunque desumibile; l'assenza di motivazione comporta l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
- Se la regolarizzazione del soggiorno si fonda su condizioni che erano già esistenti prima dell'ordine di espulsione, la condotta potrebbe perdere la sua offensività e il reato non essere configurabile (giurisprudenza consolidata).
- In sede di apprezzamento del trattamento sanzionatorio il giudice deve indicare i criteri usati (gravità oggettiva, grado di colpevolezza, circostanze attenuanti) ai sensi dell'art. 133 c.p.; valutazioni generiche o mancanti espongono la sentenza a censure in Cassazione.
- Se una questione di non punibilità o di particolare tenuità è rilevante per la colpevolezza, l'eventuale accoglimento comporta la necessità di riconsiderare anche il trattamento sanzionatorio e le misure accessorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17105/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17108/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17110/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17111/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17112/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →