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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17150/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza della prova circa la distrazione di somme e beni aziendali; 2) carenza dell'elemento soggettivo per la bancarotta documentale e richiesta di riqualificazione nella forma meno grave; 3) violazione del principio di specialità e difetto di prova quanto al reato tributario contestato; 4) omessa concessione delle attenuanti generiche per i suoi presunti deficit culturali e tecnico-amministrativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi formulati in gran parte come valutazioni di fatto o critiche generiche e quindi sottratti al sindacato di legittimità. Ha richiamato la giurisprudenza che consente di desumere la distrazione dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni o dei ricavati (art. 87 legge fallimentare), e ha ritenuto provata la vendita degli immobili e l'assenza della destinazione dei relativi incassi non spiegata dall'imputato. Ha confermato altresì che la scomparsa delle scritture contabili in rapida successione alla loro ricezione e la mancata denuncia del presunto furto sono indicatori del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. Ha affermato la possibilità di concorso tra bancarotta per distrazione e sottrazione fraudolenta alle imposte, per diversità di soggetto e di elemento psicologico. Ha giudicato infondata la doglianza sulle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 11, comma primo, secondo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000

    Fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha ritenuto compatibile il concorso con la bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo diversi il soggetto-tipo e l'elemento psicologico.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, n. 2, I. fall.

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; richiede il dolo specifico di impedire l'accertamento della condotta distrattiva. La sentenza d'appello ha ritenuto provato questo dolo sulla base della tempistica e delle circostanze della sparizione delle scritture.

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    art. 217, comma 2, I. fall.

    Prevede la forma meno grave di bancarotta; la difesa invocava la riqualificazione in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse il dolo specifico necessario per la forma più grave.

  • art. 87 legge fallimentare

    Imposizione dell'obbligo di verità al fallito; giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore quando beni o ricavi non sono rinvenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per spese e ammende a seguito di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'esclusione delle attenuanti sulla base della gravità della condotta.

Massime di principio

  • La Suprema Corte non riesamina valutazioni di merito e rivalutazioni probatorie: motivi formulati in termini generici o che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • In caso di mancato rinvenimento di beni o dei relativi ricavi, la giurisprudenza ammette che la responsabilità possa desumersi dall'incapacità dell'amministratore di dimostrare la destinazione, in ragione del suo obbligo di verità (art. 87 legge fallimentare).
  • La rapida scomparsa delle scritture contabili dopo la loro acquisizione e la mancata denuncia di un presunto furto sono indici rilevanti per dedurre il dolo specifico necessario alla bancarotta documentale.
  • Il reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può concorrere con la bancarotta fraudolenta per distrazione quando vi siano diversità di soggetto e di elemento psicologico; non vale in automatico il principio di specialità.
  • La negazione delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o assente; valutazioni circostanziali e generiche del decorso della responsabilità sono normalmente insindacabili.
  • Quando si impugna in Cassazione, è essenziale formulare censure di diritto chiaramente articolate; argomentazioni meramente assertive o fattuali espongono all'inammissibilità del ricorso.

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