Cassazione Penale, Sentenza n. 17150/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza della prova circa la distrazione di somme e beni aziendali; 2) carenza dell'elemento soggettivo per la bancarotta documentale e richiesta di riqualificazione nella forma meno grave; 3) violazione del principio di specialità e difetto di prova quanto al reato tributario contestato; 4) omessa concessione delle attenuanti generiche per i suoi presunti deficit culturali e tecnico-amministrativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi formulati in gran parte come valutazioni di fatto o critiche generiche e quindi sottratti al sindacato di legittimità. Ha richiamato la giurisprudenza che consente di desumere la distrazione dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni o dei ricavati (art. 87 legge fallimentare), e ha ritenuto provata la vendita degli immobili e l'assenza della destinazione dei relativi incassi non spiegata dall'imputato. Ha confermato altresì che la scomparsa delle scritture contabili in rapida successione alla loro ricezione e la mancata denuncia del presunto furto sono indicatori del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. Ha affermato la possibilità di concorso tra bancarotta per distrazione e sottrazione fraudolenta alle imposte, per diversità di soggetto e di elemento psicologico. Ha giudicato infondata la doglianza sulle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
art. 11, comma primo, secondo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000
Fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha ritenuto compatibile il concorso con la bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo diversi il soggetto-tipo e l'elemento psicologico.
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, I. fall.
Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; richiede il dolo specifico di impedire l'accertamento della condotta distrattiva. La sentenza d'appello ha ritenuto provato questo dolo sulla base della tempistica e delle circostanze della sparizione delle scritture.
art. 217, comma 2 legge fallimentare
art. 217, comma 2, I. fall.
Prevede la forma meno grave di bancarotta; la difesa invocava la riqualificazione in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse il dolo specifico necessario per la forma più grave.
art. 87 legge fallimentare
Imposizione dell'obbligo di verità al fallito; giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore quando beni o ricavi non sono rinvenuti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per spese e ammende a seguito di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'esclusione delle attenuanti sulla base della gravità della condotta.
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina valutazioni di merito e rivalutazioni probatorie: motivi formulati in termini generici o che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- In caso di mancato rinvenimento di beni o dei relativi ricavi, la giurisprudenza ammette che la responsabilità possa desumersi dall'incapacità dell'amministratore di dimostrare la destinazione, in ragione del suo obbligo di verità (art. 87 legge fallimentare).
- La rapida scomparsa delle scritture contabili dopo la loro acquisizione e la mancata denuncia di un presunto furto sono indici rilevanti per dedurre il dolo specifico necessario alla bancarotta documentale.
- Il reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può concorrere con la bancarotta fraudolenta per distrazione quando vi siano diversità di soggetto e di elemento psicologico; non vale in automatico il principio di specialità.
- La negazione delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o assente; valutazioni circostanziali e generiche del decorso della responsabilità sono normalmente insindacabili.
- Quando si impugna in Cassazione, è essenziale formulare censure di diritto chiaramente articolate; argomentazioni meramente assertive o fattuali espongono all'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17105/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17108/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17110/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17111/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17112/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →