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Sentenza

Sentenza n. 1176/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro, n. 1533/2024, pubblicata il 25/07/2024, resa nel giudizio recante R.G. 61/2023, notificata in forma esecutiva il 12/08/2024, non appellata e passata in giudicato come da certificazione del 30/03/2025;

Giustizia amministrativa202502973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'ASL all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che la condannava al pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro, n. 1533/2024, con la quale l'ASL era stata condannata al pagamento di somme in loro favore. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Nel corso del giudizio l'ASL ha depositato documentazione sostenendo che il giudicato era stato eseguito. I ricorrenti hanno riconosciuto l'avvenuta esecuzione, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, l'ASL ha dato esecuzione al giudicato civile. La condanna alle spese è stata comunque posta a carico dell'ASL in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo l'amministrazione adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 800 euro, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato effettivamente versato. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e la parte ricorrente riconosce tale adempimento, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza necessità di ulteriori misure esecutive.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso, essa può essere condannata alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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