Sentenza n. 126/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - della Comunicazione del 1° aprile 2025 a firma del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di conversione del permesso di lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal sig. Charaf Khaled, notificato in data 2 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Grosseto, tramite kit postale, una domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva archiviato l'istanza ritenendo che essa dovesse essere presentata allo Sportello unico per l'Immigrazione della Prefettura competente, individuata in quella che aveva rilasciato il nulla-osta. Il ricorrente deduceva che il d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, aveva introdotto la conversione fuori quota dei permessi stagionali e sosteneva quindi di poter ottenere la conversione senza preventiva disponibilità di quote. Contestava inoltre le modalità di presentazione dell'istanza, assumendo che l'invio tramite kit postale costituisse un errore scusabile e che la Questura avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, chiedendo l'integrazione o la regolarizzazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha interpretato l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 145/2024, nel senso che la domanda di conversione del permesso stagionale deve essere presentata allo Sportello unico per l'Immigrazione, cui spetta la valutazione dei presupposti e l'adozione del provvedimento conclusivo. La previsione della conversione fuori quota elimina la necessità di verificare la disponibilità della quota, ma non esclude l'accertamento degli ulteriori requisiti legali, consistenti nello svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e nell'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Poiché la Questura non era competente a decidere sulla conversione, non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio né regolarizzare il procedimento erroneamente avviato presso di essa. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'errore scusabile al procedimento amministrativo, trattandosi di istituto di natura essenzialmente processuale. Il TAR ha comunque rilevato la possibilità di ripresentare l'istanza all'amministrazione funzionalmente e territorialmente competente. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La disposizione attribuisce allo Sportello unico per l'Immigrazione la competenza a ricevere e decidere la domanda di conversione, imponendo la verifica dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e dell'offerta di un contratto subordinato, anche se la conversione è fuori quota.
d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. n. 187/2024
La normativa ha introdotto la possibilità di conversione fuori quota del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, senza però trasferire la competenza decisoria dalla Sportello unico per l'Immigrazione né eliminare la verifica degli ulteriori requisiti sostanziali.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato deve essere richiesta allo Sportello unico per l'Immigrazione, al quale compete la valutazione dei presupposti sostanziali e l'adozione del provvedimento conclusivo.
- La conversione fuori quota del permesso di soggiorno stagionale esclude la necessità di verificare la disponibilità di una quota, ma non esonera l'amministrazione dalla verifica dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e dell'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- L'amministrazione priva della competenza a decidere sulla domanda non è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per correggere l'erronea individuazione dell'ufficio destinatario, poiché non può regolarizzare e concludere un procedimento riservato dalla legge ad altro organo.
- L'errore scusabile, avente natura essenzialmente processuale, non è applicabile quale regola generale agli errori commessi nella presentazione di un'istanza amministrativa.
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