Cassazione Civile, Ordinanza n. 23796/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato, da un lato, la sentenza della CTR che aveva confermato la sanzione irrogata per tardivo versamento della tassa di concessione governativa relativa a un contratto di fornitura di servizi per l’anno 2013; dall’altro, in pendenza del termine per impugnare, ha proposto domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, ritenendo che si trattasse di controversia avente ad oggetto esclusivamente una sanzione collegata a un tributo già definito mediante pagamento, sia pure tardivo. L’Agenzia ha respinto l’istanza sostenendo che la lite fosse relativa a un atto di mera riscossione e non rientrasse nel perimetro della definizione agevolata. Nel ricorso avverso il diniego, la società ha dedotto l’erroneità di tale interpretazione, sostenendo che la norma consente la definizione a zero delle sanzioni collegate quando il rapporto tributario principale sia stato definito anche con il pagamento del tributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. Ha interpretato l’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018 nel senso che la sanzione collegata può essere definita senza pagamento quando il tributo principale sia stato comunque estinto, anche mediante pagamento tardivo. Poiché nel caso concreto era pacifico che il debito tributario era stato effettivamente pagato, sebbene oltre il termine, la domanda di definizione agevolata doveva essere accolta. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre quelle del giudizio sul diniego sono state compensate per la peculiarità della materia. L’esame del ricorso per cassazione contro la sentenza tributaria è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
individua il presupposto della tassa di concessione governativa contestata dall’amministrazione
art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
prevede la sanzione amministrativa applicata in misura pari al 30% della tassa tardivamente versata
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dall’Agenzia come base della sanzione per ritardato versamento
art. 6, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. in L. n. 136/2018
"in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione"
consente la definizione agevolata a zero delle sole sanzioni collegate, purché il tributo principale sia stato definito o comunque estinto anche con modalità diverse dalla procedura agevolativa
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. in L. n. 136/2018
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Circolare Agenzia delle entrate n. 6/E del 1 aprile 2019
richiamata quale atto interpretativo coerente con la lettura della norma che ammette la definizione senza versamento della sanzione quando il tributo sia stato già pagato o definito
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto esclusivamente sanzioni collegate a un tributo, la definizione agevolata senza pagamento della sanzione è ammessa solo se il rapporto tributario principale risulti già definito o estinto, anche mediante ordinario pagamento del debito.
- L’espressione normativa che richiede la definizione del rapporto tributario principale deve essere letta in senso sostanziale: rileva qualsiasi modalità idonea a estinguere l’obbligazione tributaria, non solo le forme speciali di definizione agevolata.
- Quando il tributo presupposto sia stato effettivamente versato, ancorché tardivamente, la controversia sulla sola sanzione collegata può rientrare nella disciplina della definizione agevolata con importo dovuto pari a zero.
- Se è accolto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, il giudizio sul merito della pretesa tributaria resta assorbito e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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